Legge Ordinaria n. 211 del 30/05/1985 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1985 n. 127)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114,  recante  provvedimenti  in
favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni  in
materia di calamita' naturali, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni: 
    All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "5-bis. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.  12,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 
118, e' assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di  Napoli
- commissario straordinario di Governo che ne dispone con i poteri di
cui  all'articolo  84  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  per
l'acquisto  di  alloggi  da  destinare  agli  occupanti  di   alloggi
monoblocco ubicati negli appositi campi  della  citta'  di  Napoli  a
seguito del sisma del novembre 1980". 
  All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "3-bis. Per l'utilizzazione dei fondi  disponibili  dell'INAIL  nel
triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
64 della legge 14 maggio 1981, numero 219, con le modalita'  previste
dall'articolo  15  del  decreto-legge  27  febbraio  1982,   n.   57,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  1982,
n. 187. 
  3-ter.  Il  termine  di  sei  mesi  indicato   nel   quinto   comma
dell'articolo 7  del  decreto-legge  27  febbraio  1982,  numero  57,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  1982,
n. 187, nonche' il termine previsto nel settimo  comma  dello  stesso
articolo sono differiti al 31 dicembre 1985". 
  All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "1-bis. La sospensione del pagamento delle imposte dirette  di  cui
al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986  nei  confronti
dei soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  1-ter. La sospensione di cui al precedente comma 1  si  applica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei
soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983,  nei  comuni  di
Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. 
  1-quater. Il comma 2 dell'articolo 13-quinquies  del  decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Ai soggetti di cui al  precedente  comma  1,  relativamente  ai
periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi  prevista,  non
si applica l'esonero  dalla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni". 
  1-quinquies. I redditi  dei  fabbricati  colpiti  da  ordinanza  di
sgombero nei comuni di Pozzuoli,  Bacoli  e  Monte  di  Procida  sono
esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi  e
non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  1-sexies. Ai  datori  di  lavoro  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto-legge 7 novembre 1983,  n.  623,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748,  e  all'articolo
16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e' concesso,  relativamente  al
personale  occupato,   l'esonero   dal   pagamento   dei   contributi
previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza  nel  mese  di
agosto 1983. 
  1-septies. Per i periodi di  paga  dal  10  settembre  1983  al  31
dicembre 1984, e' concesso l'esonero  dal  pagamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali per la quota a  carico  dei  lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonche' da
quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50  chilometri  dal
comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli,
Bacoli e Monte di Procida. 
  1-octies. Il Fondo per la  protezione  civile  rimborsa,  entro  il
limite massimo di lire 800 milioni, alle  gestioni  previdenziali  ed
assistenziali  le  somme  corrispondenti  ai  contributi  di  cui  ai
precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti. 
  1-novies. I giovani interessati alla chiamata alle  armi  nell'anno
1985, purche' residenti nei comuni di Pozzuoli,  Bacoli  e  Monte  di
Procida, a domanda possono prestare il  servizio  militare  di  leva,
anche se gia' arruolati o in servizio, nel territorio  del  distretto
militare di Napoli". 
  Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 4-bis. - Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della  legge  18
aprile 1984, n. 80, le parole: "Il  personale  tuttora  in  servizio"
sono sostituite dalle seguenti: 
  "Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983". 
  All'articolo 5, il comma 2 e' soppresso. 
 

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