Legge Ordinaria n. 222 del 20/05/1985 (Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1985 n. 129 suppl.)
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
                         la seguente legge: 
                               ART. 1. 
 
  Gli  enti  costituiti  o  approvati  dall'autorita'  ecclesiastica,
aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di  culto,
possono essere riconosciuti  come  persone  giuridiche  agli  effetti
civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito  il  parere
del Consiglio di Stato. 
 

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