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Legge Ordinaria n. 237 del 29/05/1985 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1985 n. 134)
Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori economici.
Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori economici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, concernenti la misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti di credito sulle anticipazioni erogate dallo Stato per finanziamenti a favore dello sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione agricola, si applicano a tutte le gestioni di fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici agli istituti di credito per interventi nei diversi settori economici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 maggio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE Nota all'art. 1: Si riporta qui di seguito il testo degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, che non sono stati modificati dalla legge di conversione: "Art. 5. - A favore del "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, e' disposta una ulteriore anticipazione per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi. Nella concessione dei prestiti del predetto "fondo" sara' data precedenza alle iniziative assunte da imprenditori agricoli, singoli od associati, e da enti pubblici per la costituzione o il potenziamento in zone di collina o di montagna di allevamenti per la produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione. Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1957, numero 777, e dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno 1968, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 22 maggio 1968 e n. 156 del 20 giugno 1968, nonche' sulle somme che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo" successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate, e' dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto. Art. 6. - Per la concessione dei prestiti di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e' incrementato per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi. Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai termini dell'ultimo comma del citato art. 12, nonche' su tutte le somme che gli istituiti ed enti medesimi versano al "fondo" successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni, e' dovuto fino alla data del versamento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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