Legge Ordinaria n. 295 del 12/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1985 n. 146)
Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per   l'attuazione   del    processo    di    ristrutturazione    e
razionalizzazione  dell'industria  navalmeccanica  nel   quadro   del
rilancio  della  politica  marittima  nazionale,  secondo  le   linee
programmatiche  per  il  triennio  1984-86  approvato  dal   Comitato
interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del
19  giugno  1984,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  1985-1988,  la
complessiva  spesa  di  lire  1.275  miliardi,   in   aggiunta   agli
stanziamenti gia' recati per il settore dalle leggi 9  gennaio  1962,
n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982,
n. 599, e 14 agosto  1982,  n.  600,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. La  quota  relativa  all'anno  finanziario  1985  resta
stabilita in lire 515 miliardi. 
  Le somme di cui al precedente comma si  intendono  complessivamente
destinate, quanto a lire 905  miliardi,  agli  interventi  in  favore
dell'industria  delle  costruzioni  navali  e,  quanto  a  lire   370
miliardi, agli interventi in favore dell'industria armatoriale. 
  Per le finalita' di cui al primo comma sono  altresi'  autorizzati,
in aggiunta ai limiti di  impegno  previsti  dall'articolo  10  della
legge 10 giugno 1982, n. 361, i limiti di impegno di lire 85 miliardi
per l'anno 1985 e di lire 55 miliardi per l'anno 1986. 
  E' inoltre autorizzata,  in  aggiunta  allo  stanziamento  previsto
dalla legge 5 maggio 1976, n.  259,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di  lire
35 miliardi per l'anno 1986. 
  Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di lire 25  miliardi  per
l'anno 1985 e di lire 35 miliardi  per  l'anno  1986  concernenti  il
rifinanziamento della legge 5  maggio  1976,  n.  259,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, il Ministro  della  marina  mercantile
puo' concedere all'Istituto nazionale  per  studi  ed  esperienze  di
architettura  navale  -  Vasca  Navale  -  di  Roma,  un   contributo
aggiuntivo annuo, per un importo non superiore rispettivamente per il
1985 a duemila milioni di lire e per il 1986  a  tremila  milioni  di
lire, per gli oneri  derivanti  dalla  esecuzione  di  esperienze  su
modelli, dalla realizzazione e completamento delle infrastrutture  di
ricerca, dall'acquisto di strumentazioni e di risorse di informatica,
dallo sviluppo di rapporti  di  collaborazione  scientifica  e  dalla
documentazione e diffusione delle conoscenze, connessi  al  programma
di ricerca  relativo  al  biennio  1984-1985  ed  a  quello  relativo
all'anno 1986, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, e  successive
modificazioni ed integrazioni. Tali oneri debbono essere  esposti  in
allegato ai relativi programmi del Ministero della marina mercantile,
successivamente all'approvazione dei suddetti programmi, corrisponde,
previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o  assicurativa,
anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista. 
  La liquidazione del contributo  e'  disposta  dal  Ministero  della
marina mercantile sulla base  dei  documenti  contabili  relativi  ai
sopraddetti oneri. 
  Lo stanziamento di lire 515 miliardi, relativo all'anno finanziario
1985, di cui al primo comma, e' cosi' ripartito: 
    a) lire 225 mila milioni per la concessione dei contributi di cui
agli articoli 3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599; 
    b) lire 15 mila milioni per la concessione dei contributi di  cui
all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598; 
    c) lire 20 mila milioni per la concessione dei contributi di  cui
all'articolo  16  della  legge  14  agosto  1982,  n.  599,   e   dei
corrispondenti contributi sui piani di investimento la cui attuazione
abbia avuto inizio successivamente alla data del 1° gennaio 1984; 
    d) lire 5 mila milioni per la concessione  dei  contributi  sugli
immobilizzi pertinenti all'attivita' di costruzione e riparazione  di
navi mercantili svolta dai cantieri maggiori; 
    e) lire 40 mila milioni per il finanziamento degli interventi  di
cui al titolo terzo della legge 11 dicembre 1984, n. 848; 
    f) lire 200 mila milioni per il finanziamento degli interventi di
cui al titolo primo della legge 11 dicembre 1984, n. 848; 
    g) lire 10 mila milioni per incrementare  il  Fondo  centrale  di
garanzia  costituito  presso  il  Ministero  del  tesoro   ai   sensi
dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1984, n. 848. 
  Gli stanziamenti di cui  allo  stesso  comma,  relativi  agli  anni
successivi, saranno ripartiti con decreto del Ministro  della  marina
mercantile e del Ministro del tesoro. 
  Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato  si  provvede
annualmente alla ripartizione delle somme di cui al secondo comma tra
gli  specifici  interventi  individuati  sulla   base   delle   linee
programmatiche richiamate nel primo comma. 
 
          NOTE

          Note all'art. 1, primo comma:
            -  La  legge  9  gennaio 1962, n. 1, nella parte relativa
          alle  disposizioni  della  presente legge, e' completamente
          assorbita  dalla  legge  10 giugno 1982, n. 361 (pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  17  giugno 1982),
          concernente il credito navale. Le modifiche ed integrazioni
          di   quest'ultima  legge  sono  contenute  nella  legge  11
          dicembre  1984, n. 848 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 346 del 18 dicembre 1984).
            - La legge 14 agosto 1982, n. 598, contiene Provvidenze a
          favore della riparazione navale, e la legge 14 agosto 1982,
          n.  599,  contiene  Provvidenze  in  favore  dell'industria
          cantieristica navale.
            Le   modifiche   e   integrazioni   a  queste  due  leggi
          (pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 agosto
          1982)  sono  contenute  nella  legge 26 luglio 1984, n. 396
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 210 del 1 agosto
          1984) e nella legge 22 marzo 1985, n. 111 (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 82 del 5 aprile 1985).
            -  La  legge  14  agosto  1982,  n. 600 (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del 25 agosto 1982), contiene
          Provvidenze  per  la demolizione del naviglio abbinata alla
          costruzione di nuove unita'.
            Le  modificazioni  ed  integrazioni  di questa legge sono
          contenute  nella  legge  26 luglio 1984, n. 396 (pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1 agosto 1984) e nella
          legge  11  dicembre 1984, n. 848 (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984).

          Nota all'art. 1, terzo comma:
            Il testo dell'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361,
          e' il seguente:
            "In   aggiunta   ai   limiti   d'impegno  previsti  dalle
          precedenti  leggi  sul  credito navale sono autorizzati gli
          ulteriori  limiti  d'impegno  di  lire 4 miliardi e lire 40
          miliardi rispettivamente per gli anni 1981 e 1982.
            Al  complessivo  onere  di  lire  48  miliardi  derivanti
          dall'applicazione  della presente legge per gli anni 1981 e
          1982  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione del
          fondo  iscritto  al capitolo 9001 dello stato di previsione
          del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
            Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            Tale  previsione e' integrata dall'ultimo comma dell'art.
          27 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, il cui testo e' il
          seguente:
            "Per  gli  interventi  di cui al titolo II della presente
          legge  e'  altresi'  autorizzato,  in aggiunta ai limiti di
          impegno  previsti  dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982,
          n. 361, il limite di impegno di lire 25 miliardi per l'anno
          finanziario 1984".

          Nota all'art. 1, quarto comma:
            La legge 5 maggio 1976, n. 259 (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 130 del 18 maggio 1976), reca Provvidenze per
          lo  sviluppo  della  ricerca  applicata  nel  settore della
          costruzione  e  della  propulsione  navale.  Le modifiche e
          integrazioni  a  questa  legge sono contenute nella legge 1
          aprile 1985, n. 122 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          86 dell'11 aprile 1985).

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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