Legge Ordinaria n. 297 del 21/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1985 n. 146)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 22 aprile 1985,  n.  144,  recante  norme  per  la
erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle  attivita'  di
prevenzione e reinserimento  dei  tossicodipendenti  nonche'  per  la
distruzione di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  sequestrate  e
confiscate, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e sostituito dal seguente: 
    "1. Il Ministro dell'interno puo' erogare contributi  allo  scopo
di sostenere le attivita' per il recupero e il reinserimento  sociale
dei tossicodipendenti. 
    2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno
alle associazioni di volontariato,  cooperative  e  privati,  di  cui
all'articolo 1-bis, avviene  tramite  l'ente  locale  competente  per
territorio, fino a quando non sara' regolata con una nuova  normativa
legislativa la disciplina dei rapporti  di  enti  e  associazioni  di
volontariato che operano  sul  territorio  nazionale  nel  campo  del
recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti". 
  Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 1-bis. -  1.  I  contributi,  di  cui  all'articolo  1,  sono
destinati ai comuni, alle unita' sanitarie locali, nonche'  ad  altri
enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino
senza  scopo  di  lucro  e  con  le  specifiche  finalita'   di   cui
all'articolo 1, che si  coordinino  con  le  strutture  delle  unita'
sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino  forme
di intervento che non rispettino  il  diritto  all'autodeterminazione
dei tossicodipendenti con interventi  violenti  o  coattivi  contrari
allo spirito e alle norme dell'ordinamento. 
  2. I contributi di cui al presente decreto vengono  erogati  previa
presentazione  e  dimostrazione  dell'effettiva   realizzazione   dei
servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente  locale
competente per territorio. 
  3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a  trasmettere
i propri bilanci, contenenti anche i  risultati  raggiunti,  all'ente
erogatore. 
  4. I contributi vengono  ripartiti  sulla  base  dei  dati  forniti
dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno  e  dei
criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita
presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio, presieduta  dal  Sottosegretario  di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario  del  Consiglio
dei Ministri  e  composta  da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei
Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e  giustizia  e  del
lavoro e della previdenza sociale nonche' da tre rappresentanti delle
regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, dalla conferenza dei  presidenti  delle  regioni  e
dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri  e  dei  requisiti,
formula  la  proposta  al  Ministro   dell'interno   riguardante   la
concessione dei contributi riferiti alle domande presentate. 
  Art.  1-ter.  -  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle  finalita'  di
cui al precedente articolo  1  secondo  le  modalita'  stabilite  dai
rispettivi ordinamenti. 
  Art. 1-quater. - La  documentazione  e  la  domanda  da  parte  dei
soggetti destinatari dei contributi per le attivita'  di  recupero  e
reinserimento sociale  dei  tossicodipendenti,  di  cui  all'articolo
1-bis, devono essere  inoltrate,  tramite  i  comuni  competenti  per
territorio, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto per  l'anno  1985  ed
entro i primi novanta giorni per gli anni 1986 e 1987". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "1. L'articolo 80-bis della legge 22  dicembre  1975,  n.  685,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 80-bis. - (Destinazione  delle  sostanze  confiscabili  dal
Ministro della sanita). - Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a
norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con  decreto
ministeriale sono immediatamente messe a disposizione  del  Ministero
della sanita'". 
    2. Dopo l'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975,  n.  685,
e' inserito il seguente: 
    "Art.  80-ter.  -  (Destinazione   delle   sostanze   sequestrate
dall'autorita' giudiziaria). - L'autorita' che effettua il  sequestro
deve  darne  immediata  notizia  al   servizio   centrale   antidroga
specificando l'entita' ed il tipo di sostanze sequestrate. 
  Quando il  decreto  di  sequestro  o  di  convalida  del  sequestro
effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu'  assoggettabile  al
riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di  uno  o  piu'
campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale
e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. 
  Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente  comma  sia
assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita'
giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. 
  In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina  la  distruzione  delle
sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate. 
  Per  la  distruzione  di   sostanze   stupefacenti   e   psicotrope
l'autorita'  giudiziaria  si  avvale  di  idonea  struttura  pubblica
locale, ove esistente, o statale ed incarica la  polizia  giudiziaria
del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale  delle
operazioni e' trasmesso all'autorita'  giudiziaria  procedente  e  al
Ministero della sanita'. 
  La distruzione avviene secondo le  modalita'  tecniche  determinate
con decreto del Ministro  della  sanita'  da  emanarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144. 
  3. Dopo l'articolo 80-ter della legge 22 dicembre 1975, n. 685,  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 80-quater. -  (Destinazione  dei  campioni  delle  sostanze
sequestrate). - Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito
del Dipartimento di pubblica sicurezza, puo'  chiedere  all'autorita'
giudiziaria  la  consegna   di   alcuni   campioni   delle   sostanze
sequestrate. Altri campioni possono  essere  motivatamente  richiesti
dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita'  tramite
il  servizio  centrale  antidroga.  L'autorita'  giudiziaria,  se  la
quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se  le  richieste
sono pervenute prima della  esecuzione  dell'ordine  di  distruzione,
accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del servizio
centrale antidroga e determina le modalita' della consegna". 
  4. Il terzo e quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, sono sostituiti dal seguente: 
    "In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 80-ter"". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    "1. L'articolo 23 della  legge  22  dicembre  1975,  n.  685,  e'
sostituito dal seguente: 
      "Art. 23. - (Distruzione delle sostanze consegnate  o  messe  a
disposizione del Ministero della  sanita).  -  La  distruzione  delle
sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti  dagli  articoli
21, 22 e 80-bis e' disposta con decreto del  Ministro  della  sanita'
che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si  avvale  di  idonee
strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. 
  In tali casi il Ministro della sanita' puo',  altresi',  richiedere
ai prefetti delle province interessate che venga assicurata  adeguata
assistenza da  parte  delle  forze  di  polizia  alle  operazioni  di
distruzione. 
  Il verbale relativo alle operazioni di  cui  al  secondo  comma  e'
trasmesso al Ministero della sanita'. 
  2. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, le parole: "osservando le modalita' di cui alla lettera  f)  del
successivo articolo 24" sono sostituite dalle  seguenti:  "osservando
le modalita' di cui al successivo articolo 23". 
  3. Gli articoli 24 e 25 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,  sono
abrogati". 
  Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 4-bis. - Nel terzo comma  dell'articolo  47  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "per almeno un mese". 
  Art. 4-ter. - Dopo l'articolo 47 della legge  26  luglio  1975,  n.
354, e' inserito il seguente: 
    "Art. 47-bis. - (Affidamento in prova  in  casi  particolari).  -
Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita
nei confronti di persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente  che
abbia in corso un programma di recupero, l'interessato puo'  chiedere
al pubblico ministero o al pretore competente per  la  esecuzione  di
essere  affidato  in  prova  al  servizio  sociale   per   proseguire
l'attivita'  terapeutica  sulla  base  di  un  programma   concordato
dall'interessato stesso con una unita' sanitaria  locale  o  con  uno
degli enti, associazioni, cooperative o privati di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n.  144.  Alla  domanda  deve
essere allegata certificazione rilasciata da una struttura  sanitaria
pubblica   attestante   lo   stato   di   tossicodipendenza   o    di
alcooldipendenza e la idoneita', ai fini del recupero del condannato,
del programma in corso. 
  In  tal  caso  il  pubblico  ministero  o  il  pretore,  dopo  aver
determinato  la  pena  complessiva  da  eseguire,  anche   ai   sensi
dell'articolo 582 del codice di procedura penale, se non vi ostano le
condizioni e  i  limiti  indicati  nel  primo  e  nel  secondo  comma
dell'articolo precedente e nell'ottavo comma del  presente  articolo,
in luogo di emettere ordine di carcerazione trasmette gli  atti  alla
sezione di sorveglianza  del  luogo  ove  e'  eseguito  il  programma
terapeutico. 
  Se la richiesta perviene dopo che l'ordine di carcerazione e'  gia'
stato eseguito, il pubblico ministero o il pretore provvede  a  norma
del comma precedente, ordinando la liberazione del condannato. 
  La sezione di sorveglianza, nominato un  difensore  di  ufficio  al
condannato che non abbia  indicato  un  difensore  di  fiducia  nella
richiesta, fissa la data della deliberazione entro dieci  giorni  dal
ricevimento degli atti, dandone avviso al condannato, al difensore ed
al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile
effettuare  la  notifica  dell'avviso  al  condannato  nel  domicilio
indicato nella richiesta e lo  stesso  non  compare  all'udienza,  la
sezione di sorveglianza respinge la richiesta. 
  Ai fini della decisione  la  sezione  di  sorveglianza  puo'  anche
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli  opportuni
accertamenti in  ordine  al  programma  terapeutico  in  corso;  deve
altresi'   accertare   che   lo   stato   di   tossicodipendenza    o
alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero  non  siano
preordinati al conseguimento del beneficio. 
  Dell'ordinanza che  conclude  il  procedimento  e'  data  immediata
comunicazione al pubblico  ministero  o  al  pretore  competente  per
l'esecuzione, il quale, se lo affidamento  non  e'  disposto,  emette
ordine di carcerazione. 
  Se  la  sezione  di  sorveglianza  dispone  l'affidamento,  tra  le
prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che  determinano
le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite  le
prescrizioni  e  le  forme  di  controllo  per   accertare   che   il
tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  prosegua  il  programma  di
recupero. L'esecuzione della pena si considera  iniziata  dalla  data
del verbale di affidamento. 
  L'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  non  puo'   essere
disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di una volta. 
  Si applica, per quanto non diversamente  stabilito,  la  disciplina
prevista dalle  altre  norme  della  presente  legge  per  la  misura
alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale". 
  Art. 4-quater. - Quando, per divieto di legge  o  per  disposizione
dell'autorita' giudiziaria, il tossicodipendente o l'alcooldipendente
imputato  o  condannato  non  sia  ammesso  alla  misura  sostitutiva
prevista, il programma terapeutico  al  quale  l'interessato  risulti
sottoposto o intenda  sottoporsi  viene  proseguito  nello  stato  di
detenzione ad opera  del  servizio  sanitario  penitenziario  con  il
concorso delle strutture sanitarie territoriali. 
  Art. 4-quinquies. - 1. Quando puo' essere emesso  un  provvedimento
restrittivo  della  liberta'  personale  nei  confronti  di   persona
tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attivita'
di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra  il
soggetto e  le  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis,  l'autorita'
giudiziaria  tiene  conto,  oltre  che  delle  circostanze  prevedute
dall'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di  procedura  penale,
del pericolo  che  l'interruzione  del  programma  terapeutico  possa
pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. 
  2. L'autorita' giudiziaria,  con  il  provvedimento  con  il  quale
dispone che non  sia  emanato  l'ordine  o  il  mandato  di  cattura,
stabilisce i controlli  per  accertare  che  il  tossicodipendente  o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. 
  Art. 4-sexies. - 1. Nel concedere la liberta' nei casi  in  cui  e'
consentita,   se   l'imputato   e'   persona   tossicodipendente    o
alcooldipendente che stia eseguendo una attivita' di  recupero  sulla
base di un programma terapeutico concordato  fra  il  soggetto  e  le
strutture di cui allo articolo 1-bis, l'autorita' giudiziaria valuta,
oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 277 del
codice di procedura penale, anche la possibilita'  che  il  programma
terapeutico possa piu' utilmente proseguire con l'imputato  in  stato
di liberta'. 
  2. Le disposizioni del comma precedente si applicano  anche  quando
il programma terapeutico, iniziato nello stato di liberta', sia stato
interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura. 
  3. L'autorita' giudiziaria,  con  il  provvedimento  con  il  quale
concede la liberta' provvisoria, stabilisce i controlli per accertare
che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua  il  programma
di recupero". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 giugno 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SCALFARO, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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