Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 3 del 19/01/1985 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1985 n. 20)
Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti.
Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (1), sono aggiunti i seguenti commi: "Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunita' europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (2), sostituita alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali. Il Ministro delle finanze puo', con decreto, stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato articolo 346-quinquies". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 gennaio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE: (1) Testo aggiornato dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24/1979), al quale vanno aggiunti i commi pubblicati nel testo: "Art. 62 - Riscossione coattiva e privilegi. - Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma del l'art. 56. Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, numero 639. I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'art. 2780 del codice civile". (2) Testo aggiornato degli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica numero 43/1973, aggiunti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 35/1978, nel titolo VIII sotto il capo I-bis: "Mutua assistenza fra gli Stati membri delle Comunita' europee in materia di ricupero di crediti": "Art. 346-bis - (Assistenza agli altri Stati membri delle Comunita' europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi). - A richiesta degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunita' europee l'amministrazione doganale provvede, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti negli Stati medesimi: 1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del ricupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono non essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico; 2) a curare che si proceda, con l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti; 3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, all'azione di ricupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente testo unico e previa emissione di apposita ingiunzione; 4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti. L'amministrazione doganale da' corso all'azione di ricupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto: a) se la richiesta e' accompagnata da un esemplare originale o da una copia autentica del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e degli eventuali altri documenti necessari ai fini del ricupero del credito; b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a decorrere dalla quale e' possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato membro nonche' la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la procedura per il ricupero e' stata in esso intrapresa senza pero' portare al pagamento integrale del credito; c) se il ricupero del credito non e' di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficolta' d'ordine economico o sociale nel territorio della Repubblica. Per il pagamento delle somme dovute, previo assenso dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente. L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro ovvero le misure cautelari adottate dall'amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo competente dello Stato membro, in conformita' delle leggi ivi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione di detto organo, adottando, ove lo ritenga necessario, le misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni nazionali per garantire il ricupero di crediti di analoga natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo richiedente dell'altro Stato membro e permetta il ricupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base del nuovo titolo. L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione doganale deve adire il competente organo dello Stato italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti". "Art. 346-ter - (Richiesta di assistenza agli altri Stati membri delle Comunita' europee per il ricupero di crediti sorti nel territorio della Repubblica). - L'amministrazione doganale, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunita' europee, richiedendo che nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative. Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonche' gli altri documenti necessari ai fini del ricupero, devono essere trasmessi in originale o in copia autentica. Se riguarda il ricupero di un credito, la domanda deve contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale e' possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonche' la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il ricupero e' stata in esso intrapresa senza pero' portare al pagamento integrale del credito. Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell'altro Stato membro devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in tali casi la amministrazione doganale informa il competente organo dell'altro Stato membro ai fini della sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa. Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell'altro Stato membro su richiesta dell'amministrazione anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo". "Art. 346-quater - (Crediti ammessi alla mutua assistenza). - Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi: a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure; b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera a), della decisione n. 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera a), dell'atto di adesione; c) ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della suddetta decisione e dell'art. 128, lettera b), dell'atto di adesione; d) alle spese ed agli interessi relativi al ricupero dei crediti sopraindicati. I crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello Stato membro al quale viene rivolta la domanda di assistenza. La prescrizione dei crediti stessi e' regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti; agli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione, gli atti di ricupero eseguiti nello Stato al quale e' stata rivolta la domanda di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il credito e' sorto. E' fatta salva l'assistenza piu' ampia che puo' essere accordata o richiesta a taluni Stati membri delle Comunita' europee in virtu' di particolari accordi o convenzioni". "Art. 346-quinquies - (Norme di esecuzione). - Il Ministro per le finanze stabilisce con proprio decreto le norme necessarie per l'esecuzione dei precedenti articoli del presente capo, anche sulla base di quelle adottate dai competenti organi delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 22 della direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976; le norme relative alla conversione ed al trasferimento delle somme ricuperate e dei relativi interessi e spese allo Stato in cui e' sorto il credito sono emanate di concerto con il Ministro per il tesoro. Qualora, in relazione alle esigenze connesse con lo sviluppo della mutua assistenza amministrativa fra gli Stati membri delle Comunita' europee ai fini della gestione dell'Unione doganale, se ne ravvisi la opportunita', il Ministro per le finanze puo' con proprio decreto stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'amministrazione doganale inerenti all'attuazione della mutua assistenza medesima siano devoluti ad un apposito ufficio centrale alle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, con sede in Roma".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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