Legge Ordinaria n. 3 del 19/01/1985 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1985 n. 20)
Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo  62  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (1), sono aggiunti i
seguenti commi:
  "Per  il  recupero  dei  crediti  sorti  negli  Stati  membri delle
Comunita'  europee  in  materia  di  imposta  sul  valore aggiunto si
applicano  le disposizioni contenute negli articoli 346-bis, 346-ter,
346-quater e 346-quinquies del testo unico delle norme legislative in
materia   doganale   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  gennaio  1973,  n. 43 (2), sostituita alla competenza
degli  uffici  doganali  quella  degli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto  per  il  recupero  dei  crediti  non connessi ad operazioni
doganali.
  Il  Ministro  delle finanze puo', con decreto, stabilire che taluni
compiti  degli  uffici  periferici  dell'Amministrazione finanziaria,
inerenti  all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il
recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto,
siano  devoluti  all'ufficio  centrale previsto dal secondo comma del
citato articolo 346-quinquies".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 gennaio 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VISENTINI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
                                     NOTE:


            (1)   Testo  aggiornato  dell'art.  62  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  633/1972  (sostituito
          dall'art.  1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
          24/1979),  al  quale  vanno aggiunti i commi pubblicati nel
          testo:
            "Art.  62  -  Riscossione  coattiva  e privilegi. - Se il
          contribuente  non  esegue  il pagamento dell'imposta, delle
          pene  pecuniarie  e delle soprattasse nel termine stabilito
          l'ufficio   dell'imposta   sul   valore  aggiunto  notifica
          ingiunzione  di  pagamento  contenente  l'ordine  di pagare
          entro  trenta  giorni  sotto  pena  degli  atti  esecutivi.
          L'ingiunzione  e'  vidimata  e  resa  esecutiva dal pretore
          nella  cui  circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia
          la  somma  dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma
          del l'art. 56.
            Se    entro    trenta    giorni    dalla    notificazione
          dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si
          procede  alla  riscossione coattiva secondo le disposizioni
          degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con
          regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.
            I  crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie
          e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno
          privilegio  generale sui beni mobili del debitore con grado
          successivo  a  quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del
          codice  civile.  In  caso  di  infruttuosa  esecuzione  sui
          mobili,  gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente
          sul  prezzo  degli  immobili  con  preferenza  rispetto  ai
          creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo
          e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n.
          153.
            Le  disposizioni  dei precedenti commi si applicano anche
          nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle
          somme indebitamente rimborsategli.
            Per   le   imposte   e  le  pene  pecuniarie  dovute  dal
          cessionario  o  dal  committente  ai  sensi dell'art. 41 lo
          Stato  ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758
          e  2772  del  codice civile, sui beni mobili o immobili che
          hanno   formato  oggetto  della  cessione  o  ai  quali  si
          riferisce    il    servizio    prestato,   con   il   grado
          rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4)
          dell'art. 2780 del codice civile".


            (2)  Testo  aggiornato  degli  articoli 346-bis, 346-ter,
          346-quater e 346-quinquies del decreto del Presidente della
          Repubblica numero 43/1973, aggiunti dall'art. 1 del decreto
          del Presidente della Repubblica n. 35/1978, nel titolo VIII
          sotto il capo I-bis: "Mutua assistenza fra gli Stati membri
          delle Comunita' europee in materia di ricupero di crediti":
            "Art. 346-bis - (Assistenza agli altri Stati membri delle
          Comunita'  europee  per  il ricupero di crediti sorti negli
          Stati  medesimi).  -  A  richiesta  degli organi competenti
          degli   altri   Stati   membri   delle   Comunita'  europee
          l'amministrazione   doganale   provvede,  relativamente  ai
          crediti  di  cui  all'art.  346-quater  sorti  negli  Stati
          medesimi:
              1)  a fornire informazioni sul conto di persone fisiche
          o   giuridiche,   avvalendosi   per  l'assunzione  di  tali
          informazioni   dei   poteri  conferiti  all'amministrazione
          doganale  medesima  dalle vigenti disposizioni nazionali ai
          fini  del  ricupero dei crediti di analoga natura sorti nel
          territorio  della  Repubblica;  le informazioni possono non
          essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale,
          industriale   o   professionale   ovvero   quando  la  loro
          divulgazione  potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine
          pubblico;
              2)  a  curare  che  si  proceda, con l'osservanza delle
          vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti
          di  persone  fisiche  o  giuridiche  di  atti,  sentenze  e
          decisioni emanati negli Stati membri richiedenti;
              3)  a  dare  corso,  sulla  base  dei  titoli esecutivi
          trasmessi  dagli  organi  esteri richiedenti, all'azione di
          ricupero  di  crediti  nei  confronti  di persone fisiche o
          giuridiche,  secondo  la  procedura  di cui all'art. 82 del
          presente   testo  unico  e  previa  emissione  di  apposita
          ingiunzione;
              4)   ad  adottare,  sulla  base  dei  titoli  esecutivi
          trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari
          per garantire il ricupero dei crediti.
            L'amministrazione   doganale   da'  corso  all'azione  di
          ricupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto:
              a)  se  la  richiesta  e'  accompagnata da un esemplare
          originale  o  da  una  copia autentica del titolo esecutivo
          emesso  nell'altro  Stato  membro  e  degli eventuali altri
          documenti necessari ai fini del ricupero del credito;
              b)  se la richiesta contiene l'indicazione della data a
          decorrere   dalla   quale   e'   possibile  procedere  alla
          esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato
          membro nonche' la dichiarazione che il credito ed il titolo
          esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la
          procedura per il ricupero e' stata in esso intrapresa senza
          pero' portare al pagamento integrale del credito;
              c)  se il ricupero del credito non e' di natura tale da
          provocare,  a  causa  della  situazione del debitore, gravi
          difficolta'  d'ordine  economico  o  sociale nel territorio
          della Repubblica.
            Per  il  pagamento  delle  somme  dovute,  previo assenso
          dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al
          debitore   dilazioni   o  rateazioni  nei  limiti  ed  alle
          condizioni  previste  dalle vigenti disposizioni nazionali.
          Le  somme  eventualmente riscosse a titolo di interessi per
          le  dilazioni  o  rateazioni accordate ovvero per ritardato
          pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente.
            L'interessato  che  intende  contestare  il  credito o il
          titolo  esecutivo  emesso nell'altro Stato membro ovvero le
          misure  cautelari adottate dall'amministrazione doganale ai
          sensi  del  primo  comma,  punto  4),  deve  adire l'organo
          competente  dello  Stato membro, in conformita' delle leggi
          ivi   vigenti;  in  tal  caso  l'amministrazione  doganale,
          ricevuta  notifica  dell'avvenuta  impugnazione, dispone la
          sospensione  della  procedura esecutiva fino alla decisione
          di  detto  organo, adottando, ove lo ritenga necessario, le
          misure  cautelari  consentite  dalle  vigenti  disposizioni
          nazionali  per  garantire il ricupero di crediti di analoga
          natura.  Se  sulla  contestazione  si  pronuncia  un organo
          giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo
          richiedente  dell'altro Stato membro e permetta il ricupero
          del  credito  nello  Stato medesimo, la procedura esecutiva
          riprende sulla base del nuovo titolo.
            L'interessato  che  intende  contestare  gli  atti  della
          procedura    esecutiva    intrapresa   dall'amministrazione
          doganale  deve  adire  il  competente  organo  dello  Stato
          italiano  con  l'osservanza  delle  disposizioni  nazionali
          vigenti".
            "Art. 346-ter - (Richiesta di assistenza agli altri Stati
          membri  delle  Comunita' europee per il ricupero di crediti
          sorti nel territorio della Repubblica). - L'amministrazione
          doganale,   relativamente   ai   crediti  di  cui  all'art.
          346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale,
          ove  occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli
          altri Stati membri delle Comunita' europee, richiedendo che
          nei  confronti  di  persone  fisiche  o  giuridiche vengano
          fornite  informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze
          e  decisioni,  intraprese  procedure  esecutive ed adottate
          misure cautelative.
            Se  la domanda di assistenza non consiste soltanto in una
          richiesta  di  informazioni  il  provvedimento del quale si
          chiede  la  notifica  ovvero in base al quale si chiede che
          sia  intrapresa  la procedura esecutiva o siano adottate le
          misure  cautelative,  nonche' gli altri documenti necessari
          ai  fini del ricupero, devono essere trasmessi in originale
          o in copia autentica.
            Se  riguarda  il  ricupero di un credito, la domanda deve
          contenere  l'indicazione della data a decorrere dalla quale
          e'   possibile   procedere   alla   esecuzione  secondo  le
          disposizioni nazionali vigenti nonche' la dichiarazione che
          il  credito  ed il titolo esecutivo non sono contestati nel
          territorio  della  Repubblica  e  che  la  procedura per il
          ricupero e' stata in esso intrapresa senza pero' portare al
          pagamento integrale del credito.
            Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale
          per  contestare  il credito o il titolo esecutivo ovvero le
          misure  cautelative adottate nell'altro Stato membro devono
          essere  proposte davanti ai competenti organi nazionali; in
          tali casi la amministrazione doganale informa il competente
          organo  dell'altro  Stato  membro ai fini della sospensione
          della   procedura  di  esecuzione  ivi  intrapresa.  Se  la
          contestazione  riguarda  i provvedimenti esecutivi adottati
          nell'altro  Stato  membro su richiesta dell'amministrazione
          anzidetta,  l'azione  va  proposta  davanti  al  competente
          organo dello Stato medesimo".
            "Art.   346-quater   -   (Crediti   ammessi   alla  mutua
          assistenza).  -  Le  disposizioni  degli articoli 346-bis e
          346-ter si applicano ai crediti relativi:
              a)  alle  restituzioni,  agli  interventi ed alle altre
          misure   che  fanno  parte  del  sistema  di  finanziamento
          integrale   e   parziale  del  Fondo  europeo  agricolo  di
          orientamento  e  di  garanzia,  ivi compresi gli importi da
          riscuotere nel quadro di tali misure;
              b)  ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera
          a),   della   decisione  n.  70/243/CECA,  CEE,  EURATOM  e
          dell'art. 128, lettera a), dell'atto di adesione;
              c)  ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera b),
          della  suddetta  decisione  e  dell'art.  128,  lettera b),
          dell'atto di adesione;
              d)  alle  spese  ed agli interessi relativi al ricupero
          dei crediti sopraindicati.
            I  crediti  di  cui  al  precedente  comma  non godono di
          privilegi  nello  Stato  membro  al  quale viene rivolta la
          domanda  di  assistenza. La prescrizione dei crediti stessi
          e'  regolata  dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui
          sono   sorti;   agli  effetti  della  sospensione  e  della
          interruzione  della  prescrizione,  gli  atti  di  ricupero
          eseguiti  nello  Stato al quale e' stata rivolta la domanda
          di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il
          credito e' sorto.
            E'  fatta  salva  l'assistenza piu' ampia che puo' essere
          accordata o richiesta a taluni Stati membri delle Comunita'
          europee in virtu' di particolari accordi o convenzioni".
            "Art.   346-quinquies  -  (Norme  di  esecuzione).  -  Il
          Ministro  per  le finanze stabilisce con proprio decreto le
          norme  necessarie  per l'esecuzione dei precedenti articoli
          del  presente capo, anche sulla base di quelle adottate dai
          competenti   organi   delle   Comunita'  europee  ai  sensi
          dell'art.  22  della  direttiva  del Consiglio dei Ministri
          delle  Comunita'  europee  n.  76/308/CEE  in data 15 marzo
          1976;   le   norme   relative   alla   conversione   ed  al
          trasferimento   delle   somme  ricuperate  e  dei  relativi
          interessi  e  spese  allo  Stato in cui e' sorto il credito
          sono emanate di concerto con il Ministro per il tesoro.
            Qualora,  in  relazione  alle  esigenze  connesse  con lo
          sviluppo  della  mutua  assistenza  amministrativa  fra gli
          Stati membri delle Comunita' europee ai fini della gestione
          dell'Unione  doganale,  se  ne  ravvisi la opportunita', il
          Ministro  per le finanze puo' con proprio decreto stabilire
          che     taluni     compiti    degli    uffici    periferici
          dell'amministrazione doganale inerenti all'attuazione della
          mutua  assistenza  medesima  siano  devoluti ad un apposito
          ufficio  centrale  alle  dirette dipendenze della Direzione
          generale  delle  dogane e delle imposte indirette, con sede
          in Roma".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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