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Legge Ordinaria n. 333 del 25/06/1985 (Pubblicata nella G. U del 5 luglio 1985 n. 157)
Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  dipendente  statale,  il cui coniuge presti servizio all'estero
per  conto  di soggetti non statali, puo' chiedere il collocamento in
aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 giugno 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
                                     NOTA

            Il  testo  della  legge  11  febbraio  1980, n. 26 (norme
          relative  al  collocamento  in  aspettativa  dei dipendenti
          dello  Stato  il  cui  coniuge, anche esso dipendente dello
          Stato,  sia chiamato a prestare servizio all'estero), e' il
          seguente:
            "Art.  1.  -  L'impiegato  dello  Stato, il cui coniuge -
          dipendente civile o militare della pubblica amministrazione
          -  presti  servizio  all'estero,  puo'  chiedere  di essere
          collocato  in  aspettativa  qualora  l'amministrazione  non
          ritenga  di  poterlo  destinare  a  prestare servizio nella
          stessa  localita' in cui si trova il coniuge, o qualora non
          sussistano  i  presupposti  per  un suo trasferimento nella
          localita' in questione.
            Art.    2.   -   L'aspettativa,   concessa   sulla   base
          dell'articolo 1 della presente legge, puo' avere una durata
          corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane la
          situazione che l'ha originata.
            Essa  puo'  essere  revocata  in  qualunque  momento  per
          ragioni  di  servizio  o in difetto di effettiva permanenza
          all'estero  del  dipendente  in aspettativa. L'impiegato in
          aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
            Art.  3.  - Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai
          sensi dell'articolo 1 della presente legge non e' computato
          ai  fini  della progressione di carriera, dell'attribuzione
          degli  aumenti  periodici di stipendio e del trattamento di
          quiescenza e previdenza.
            L'impiegato  che cessa da tale posizione prende nel ruolo
          il  posto  di  anzianita'  che gli spetta, dedotto il tempo
          passato in aspettativa.
            Art.  4.  -  Qualora  l'aspettativa si protragga oltre un
          anno,  l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto
          corrispondente  ai  fini  delle  assunzioni.  In  tal caso,
          l'impiegato  che  cessa, dalla aspettativa occupa - ove non
          vi  siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da
          riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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