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Legge Ordinaria n. 333 del 25/06/1985 (Pubblicata nella G. U del 5 luglio 1985 n. 157)
Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.
Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, puo' chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA Il testo della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), e' il seguente: "Art. 1. - L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, puo' chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione. Art. 2. - L'aspettativa, concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno. Art. 3. - Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. Art. 4. - Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa, dalla aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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