Legge Ordinaria n. 342 del 25/06/1985 (Pubblicata nella G. U del 11 luglio 1985 n. 162)
Concessione dell'uso della bandiera nazionale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, al Corpo della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Al Corpo militare della Croce  rossa  italiana  e  al  Corpo  delle
infermiere volontarie della Croce rossa italiana  e'  concesso  l'uso
della bandiera nazionale, prevista dal decreto legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 giugno 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                   CRAXI,  Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   SPADOLINI, Ministro della difesa 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
  Il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concerne  adozione
di una bandiera per l'Esercito 8  per  l'Aeronautica  nonche'  per  i
reparti a terra della Marina militare. 
 

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