Legge Ordinaria n. 343 del 04/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 11 luglio 1985 n. 162)
Determinazioni delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Salvo che il fatto costituisca  reato,  coloro  che  contravvengono
alle  disposizioni  previste  dal  regolamento  CEE  n.  2967/76  del
Consiglio del 23 novembre 1976,  recante  norme  comuni  relative  al
tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o  surgelati,  ed
al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30  ottobre  1980
che ne stabilisce le modalita'  di  applicazione,  sono  assoggettati
alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  determinata
nel modo seguente: 
    1) da lire 200.000 a lire 600.000, i titolari degli  stabilimenti
che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo  2,
paragrafo 1,  del  regolamento  CEE  n.  2967/76  i  risultati  delle
verifiche effettuate ai sensi della predetta norma; 
    2) da lire 400 a lire 1.200 per  ogni  chilogrammo  di  prodotto,
chiunque prepari pollame con tenore  di  acqua  superiore  al  limite
stabilito dal  regolamento  CEE  n.  2967/76,  senza  ottemperare  al
disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80; 
    3) da lire 100.000 a lire 300.000, chiunque  venda,  detenga  per
vendere o ponga altrimenti in commercio pollame  con  tenore  d'acqua
superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n.  2967/76  e  che
sia privo della particolare etichetta prevista  dall'articolo  2  del
regolamento CEE n. 2785/80; 
    4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di  prodotto,  chiunque
produca  o  prepari  pollame  congelato  o  surgelato  in  imballaggi
individuali e collettivi non recanti  le  indicazioni  previste  come
obbligatorie dalla normativa comunitaria; 
    5) da lire 50.000 a lire 150.000, chiunque  nell'esposizione  per
la vendita o nella messa in  vendita  nel  commercio  al  minuto  non
provveda a separare il pollame a seconda del tipo e  del  sistema  di
congelazione o di surgelazione cui e' stato sottoposto. 
  Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non  si
applicano al commerciante che  vende,  pone  in  vendita  o  comunque
distribuisce per il consumo prodotti in  imballaggi  preconfezionati,
qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente  legge
riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto  o  le
condizioni interne dei recipienti e sempre che  il  commerciante  non
sia a conoscenza della  violazione  o  la  confezione  originale  non
presenti segni di alterazione. 
  All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto
territorialmente competente in relazione al luogo  in  cui  e'  stata
commessa la violazione. 
  Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al  primo  comma,
si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II  del  capo  I
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 luglio 1985 
 
                               COSSIGA 
 
                                   CRAXI,  Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   PANDOLFI,                 Ministro
                                   dell'agricoltura e delle foreste 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
                                     NOTE

            -  Testo  del  regolamento  (CEE)  n. 2967/76 (pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 339
          dell'8 dicembre 1976):

                                  Articolo 1

            1.  Quando  sono  oggetto  di un'attivita' commerciale, i
          galli,  le  galline e i polli congelati e surgelati possono
          essere   commercializzati   all'interno   della   Comunita'
          soltanto  se  il  tenore d'acqua estraneo da essi assorbito
          durante  la  preparazione non supera il minimo tecnicamente
          inevitabile,  rilevato secondo i metodi d'analisi riportati
          negli allegati III e IV.
            In  via  transitoria,  il  presente  regolamento  non  si
          applica  ai  galli,  galline e polli congelati e surgelati,
          trattati  con  polifosfati,  a condizione che l'imballaggio
          individuale  e  collettivo  menzioni in maniera leggibile e
          visibile  il  trattamento subito. Il Consiglio, su proposta
          della commissione, decide entro il 1 luglio 1978 la proroga
          o  la  soppressione  di  tale esenzione. Le disposizioni di
          questo  comma  non  pregiudicano  le disposizioni nazionali
          legislative,  regolamentari  o  amministrative  che vietano
          tali   sostanze  nel  pollame  macellato  e  nelle  derrate
          alimentari in generale.
            Il   pollame   surgelato   e  congelato  che  durante  il
          raffreddamento   non  abbia  assorbito  acqua  puo'  recare
          sull'imballaggio   individuale  e  collettivo  la  menzione
          "pollame raffreddato a secco";
            tale  menzione  puo'  essere  completata  dalla  menzione
          "senza  aggiunta d'acqua durante e dopo il raffreddamento".
          Il  controllo di conformita' e' effettuato secondo i metodi
          di analisi riportati negli allegati III e IV.
            2.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento lasciano
          impregiudicate  le  disposizioni presenti o future previste
          in   materia   veterinaria,   sanitaria   o  delle  derrate
          alimentari  per  garantire la qualita' igienica e sanitaria
          dei prodotti o volte a proteggere la salute delle persone e
          degli animali.
            3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
              pollame: polli, galli e galline macellati;
              polli:  i soggetti che non hanno raggiunto la maturita'
          sessuale al momento della macellazione e la cui punta dello
          sterno non e' ossificata;
              galli   e  galline:  i  soggetti  macellati  dopo  aver
          raggiunto la maturita' sessuale e la cui punta dello sterno
          e' ossificata;
              commercializzazione:   la   detenzione  ai  fini  della
          vendita,  la  messa  in  vendita,  la vendita, la consegna,
          l'importazione  o  qualsiasi  altro  modo  d'immissione  in
          commercio;
              raffreddamento a secco: raffreddamento durante il quale
          non e' stata aggiunta acqua.

                                  Articolo 2

            1.   Per   conformarsi  alle  disposizioni  del  presente
          regolamento,  i  macelli  verificano regolarmente nel corso
          della  preparazione  l'assorbimento  di  acqua da parte del
          pollame  secondo  il  metodo  di  cui  all'allegato I, e ne
          iscrivono i risultati in un registro.
            2.  Qualora l'assorbimento di acqua cosi' determinato sia
          superiore    al   limite   compatibile   -   tenuto   conto
          dell'assorbimento  d'acqua  verificatosi  nelle  fasi della
          preparazione  delle  carcasse  del  pollame  che  non  sono
          soggette  a controllo con il tenore totale di acqua ammesso
          dal    presente    regolamento    e,    comunque,   qualora
          l'assorbimento  di  acqua  sia superiore al valore previsto
          dall'allegato    I,    punto   9,   i   macelli   apportano
          immediatamente   i  correttivi  tecnici  indispensabili  al
          sistema di preparazione.
            3. La verifica dell'assorbimento di acqua nel corso della
          preparazione  viene  effettuata  sotto  la  responsabilita'
          degli  organi  designati  a  tale  scopo  da ciascuno Stato
          membro.
            Gli organi responsabili possono, in casi specifici:
              rendere  piu'  rigorose, per un determinato macello, le
          disposizioni di cui ai punti 1 e 9 dell'allegato I, qualora
          cio'  risulti necessario ai fini dell'osservanza del tenore
          totale d'acqua ammesso dal presente regolamento;
              rendere meno rigorose le disposizioni di cui al punto 1
          dell'allegato   I,  per  un  determinato  macello,  qualora
          quest'ultimo  sia  in  grado  di garantire l'osservanza del
          tenore  totale  d'acqua  ammesso  dal  presente regolamento
          mediante altre misure appropriate.

                                  Articolo 3

            1.  Il controllo del tenore d'acqua di cui all'articolo 1
          puo'   essere   effettuato   in   tutte   le   fasi   della
          commercializzazione.
            Il  controllo  puo'  essere  effettuato  solo  sui galli,
          galline o polli provenienti dallo stesso macello.
            2. Il controllo del tenore d'acqua puo' essere effettuato
          mediante sondaggio.
            Gli  Stati  membri  adottano  le  modalita'  pratiche del
          controllo, provvedendo a che il medesimo:
              possa essere effettuato in condizioni che consentano di
          tutelare la situazione dell'offerta del pollame congelato e
          surgelato da cui e' stato prelevato il campione;
              non     generi     ostacoli     ingiustificati     alla
          commercializzazione del pollame in questione.
            Allorche'   il  controllo  viene  effettuato  durante  il
          trasporto,  il  pollame sottoposto al controllo puo' essere
          normalmente  avviato  a  destinazione, dopo il prelievo del
          campione,   fatte  salve  le  misure  adottate  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo 7.

                                  Articolo 4

            1.  Il  primo  controllo  del  tenore d'acqua puo' essere
          effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido di cui
          all'allegato II.
            Qualora   esista  motivo  di  ritenere  che,  durante  la
          preparazione,  siano  state  utilizzate sostanze aventi per
          effetto  di aumentare la ritenzione d'acqua nel pollame, la
          determinazione    del    tenore   d'acqua   e'   effettuata
          direttamente  secondo  uno  di  metodi  d'analisi descritti
          negli allegati III e IV, a scelta dello Stato membro.
            Se   il   controllo  effettuato  secondo  la  tecnica  di
          accertamento  rapido da' un risultato uguale o inferiore al
          valore fissato nell'allegato II, punto 7, si presume che il
          pollame sia conforme al presente regolamento.
            2.  Se  i  risultati  del controllo effettuato secondo la
          tecnica  di  accertamento rapido superato il limite fissato
          nell'allegato  II,  punto 7, ovvero se il controllo secondo
          questa  tecnica  non  ha  luogo,  si  procede ad un'analisi
          chimica  secondo  uno dei metodi di cui agli allegati III e
          IV, a scelta dello Stato membro.
            Se  i  risultati del controllo effettuato secondo uno dei
          metodi  d'analisi  di cui agli allegati III e IV superano i
          limiti tollerati, il pollame e' considerato non conforme al
          presente regolamento.
            Tuttavia,  in  tal  caso,  il  detentore del pollame puo'
          chiedere  che  si proceda ad un'analisi contraddittoria, da
          effettuarsi secondo lo stesso metodo.

                                  Articolo 5

            Se,  eventualmente,  dopo  un'analisi contraddittoria, il
          pollame controllato e' considerato non conforme al presente
          regolamento, l'organismo incaricato del controllo prende le
          misure  appropriate,  fermo  restando  che  il  pollame  in
          questione non puo' essere immesso in commercio tale e quale
          senza  un'adeguata  menzione sull'imballaggio individuale e
          collettivo.
            Se  il  pollame  non  conforme  e' originario di un altro
          Stato  membro,  lo  Stato  membro  nel quale si effettua il
          controllo  ne informa immediatamente l'autorita' competente
          dello Stato membro d'origine.

                                  Articolo 6

            L'osservanza  delle disposizioni del presente regolamento
          e' controllata da organismi o servizi designati da ciascuno
          Stato membro.
            L'elenco  di  tali  organismi viene comunicato agli altri
          Stati  membri e alla commissione almeno un mese prima della
          data   di   applicazione  del  presente  regolamento.  Ogni
          modifica  dell'elenco  viene  comunicata  agli  altri Stati
          membri e alla commissione.

                                  Articolo 7

            Sono   adottati   conformemente  alla  procedura  di  cui
          all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75:
              a)    gli    adeguamenti    tecnici    degli   allegati
          corrispondenti   ai  progressi  realizzati  nei  metodi  di
          accertamento e di analisi;
              b)    le    modalita'   d'applicazione   del   presente
          regolamento.

                                  Articolo 8

            Anteriormente  al  1 luglio 1977, la commissione presenta
          al  Consiglio una relazione sul risultato delle ricerche da
          essa  intraprese  in  merito alla correlazione tra i metodi
          descritti  negli  allegati  III  e  IV.  Sulla base di tale
          risultato   le   cifre  dell'allegato  III  possono  essere
          adattate dal Consiglio su proposta della commissione.
            Il   metodo   descritto   nell'allegato   IV   parte  dal
          presupposto  che  il pollame non puo' contenere piu' del 6%
          di acqua estranea.
            Sulla  base  dei  dati  statistici e della documentazione
          tecnica  trasmessi  dagli Stati membri e raccolti durante i
          primi  sei  mesi  di  applicazione  integrale  del presente
          regolamento,  la  commissione sottopone al Consiglio, entro
          il   1  luglio  1978,  una  relazione  riguardante  la  sua
          applicazione, ai fini della riduzione di almeno un punto di
          percentuale durante ciascuno dei due anni successivi.

                                  Articolo 9

            Gli  Stati  membri  e la commissione procedono a regolari
          scambi   di  opinioni  circa  l'applicazione  del  presente
          regolamento,  in  particolare nel quadro della procedura di
          cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

                                  Articolo 10

            Il  presente regolamento e' applicabile a decorrere dal 1
          luglio  1977  per  quanto  concerne  il controllo presso il
          macello, di cui all'articolo 2.
            Le  altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1
          dicembre 1977.


            -  Testo  del  regolamento  (CEE)  n. 2785/80 (pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 288
          del 31 ottobre 1980):

                                  Articolo 1

            1.  Il controllo del tenore d'acqua di cui all'articolo 1
          del  regolamento (CEE) n. 2967/76 viene eseguito sui galli,
          galline  e  polli  congelati  o  surgelati commercializzati
          all'interno  della  Comunita',  a meno che venga fornita la
          prova,  giudicata  soddisfacente dall'autorita' competente,
          che   si   tratta   di  prodotti  destinati  esclusivamente
          all'esportazione.
            2.   Prima   dell'operazione  di  controllo,  la  persona
          designata   per  l'esecuzione  del  medesimo  definisce  la
          quantita'  di  carcasse di volatili oggetto del controllo e
          che  rappresenta  ai  sensi  del  presente  regolamento una
          "partita".
            La  partita  e'  costituita da carcasse dello stesso tipo
          (sia  i galli e/o galline, sia i polli), riuniti in un solo
          luogo  (ad  esempio: macello, magazzino, punto di vendita o
          durante  un trasporto), che provengono dallo stesso macello
          e  che  hanno  la  stessa presentazione (sia con frattaglie
          commestibili, sia senza frattaglie commestibili), separando
          le  carcasse che portano la menzione "pollame raffreddato a
          secco" dalle altre.
            3.  La  decisione  presa in esito al controllo si applica
          all'intera partita controllata.

                                  Articolo 2

            1.  Previo  controllo  e,  se  del  caso,  previa analisi
          contraddittoria,  gli  imballaggi  collettivi contenenti le
          carcasse di volatili della partita considerati non conformi
          al  disposto  del  regolamento (CEE) n. 2967/76 sono muniti
          dal    detentore,   sotto   il   controllo   dell'autorita'
          competente, di un nastro adesivo o di una etichetta recante
          almeno una delle seguenti diciture:

            "TENORE D'ACQUA SUPERIORE AL LIMITE CEE"
            "VANDINDHOLD OVERSTIGER EOF-NORM"
            "WASSERGEHALT UBER DEM EWGHOCHSTWERT"

            ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

            "WATER CONTENT EXCEEDS EEC LIMIT"
            "TENEUR EN EAU SUPERIEURE A LA LIMITE CEE"
            "WATERGEHALTE HOGER DAN HET EEGMAXIMUM"

            2.  La  dicitura  di  cui  al paragrafo 1 non e' peraltro
          apposta  se  si  certifica  all'autorita' competente che le
          carcasse   di   cui   al   paragrafo   1   sono   destinate
          all'esportazione.   In  tal  caso,  l'autorita'  competente
          adotta  i  provvedimenti piu' opportuni per impedire che la
          partita  in  questione  venga  commercializzata all'interno
          della Comunita'.
            3. Se le carcasse di cui al paragrafo 1 sono destinate al
          commercio  al  minuto, deve essere apposta sugli imballaggi
          individuali,  sotto il controllo dell'autorita' competente,
          la dicitura di cui al paragrafo 1.
            4.  Le  carcasse  di  cui al paragrafo 1 restano sotto il
          controllo dell'autorita' competente, sino al momento in cui
          ricevono un trattamento deciso conformemente all'articolo 5
          del regolamento (CEE) n. 2967/76.

                                  Articolo 3

            I  galli,  le  galline e i polli congelati e surgelati ai
          quali   si   applichi   l'esenzione   transitoria  prevista
          dall'articolo   1,   paragrafo   1,   secondo   comma,  del
          regolamento  (CEE)  n.  2967/76  recano  almeno  una  delle
          seguenti    diciture   sugli   imballaggi   individuali   e
          collettivi:

            "CONTIENE UNA SOLUZIONE DI POLIFOSFATI"
            "INDEHOLDER POLYPHOSPHATOPLOSNING"
            "ENTHALT POLYPHOSPHATLOSUNG"

            ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

            "CONTAINS POLYPHOSPHATE SOLUTION"
            "CONTIENT UNE SOLUTION DE POLYPHOSPHATE"
            "BEVAT EEN OPLOSSING VAN POLYFOSFATEN"

                                  Articolo 4

            Le  diciture  di  cui  all'articolo 1, paragrafo 1, terzo
          comma,  del regolamento (CEE) n. 2967/76 ed agli articoli 2
          e  3  del presente regolamento devono essere iscritte in un
          punto  evidente  e  in  modo da essere facilmente visibili,
          chiaramente  leggibili  e  indelebili.  Esse  non devono in
          alcun  modo  essere  dissimulate,  deformate  o separate da
          altre indicazioni o figure.
            Le  diciture  devono  essere redatte nella lingua o nelle
          lingue  dello Stato membro nel quale ha luogo la vendita al
          minuto o ogni altra utilizzazione.
            Le  lettere  devono avere un'altezza minima di 3 mm sugli
          imballaggi   individuali   e   di  8  mm  sugli  imballaggi
          collettivi.

                                  Articolo 5

            In  date 31 luglio 1981 e 31 ottobre 1981, al piu' tardi,
          gli Stati membri trasmettono alla commissione una relazione
          statistica sui controlli effettuati, nel corso dei tre mesi
          precedenti,   dagli   organismi   o  dai  servizi  all'uopo
          designati ovvero sotto la loro autorita'.

                                  Articolo 6

            Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per
          sanzionare  le infrazioni alle disposizioni del regolamento
          (CEE) n. 2967/76.

                                  Articolo 7

            Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla
          commissione in data anteriore al 1 marzo 1981:
              le  modalita'  pratiche  di  controllo adottate a norma
          dell'articolo  3,  paragrafo  2,  del  regolamento (CEE) n.
          2967/76;
              le misure adottate conformemente all'articolo 6.
            Qualsiasi    modifica    al    riguardo   e'   comunicata
          immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione.

                                  Articolo 8

            Il  presente regolamento e' applicabile a decorrere dal 1
          aprile 1981 per quanto concerne gli articoli da 1 a 6.

          Allegato  I.  -  VERIFICA  DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA NELLO
                          STABILIMENTO DI PRODUZIONE

                   Allegato II. - TECNICA DI SGOCCIOLAMENTO

          Allegato  III.  - DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE DI ACQUA
                          DEI GALLI, GALLINE E POLLI

          Allegato  IV.  -  DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE DI ACQUA
                          DEI GALLI, GALLINE E POLLI

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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