Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 343 del 04/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 11 luglio 1985 n. 162)
Determinazioni delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.
Determinazioni delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che contravvengono alle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati, ed al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980 che ne stabilisce le modalita' di applicazione, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma determinata nel modo seguente: 1) da lire 200.000 a lire 600.000, i titolari degli stabilimenti che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2967/76 i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della predetta norma; 2) da lire 400 a lire 1.200 per ogni chilogrammo di prodotto, chiunque prepari pollame con tenore di acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76, senza ottemperare al disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80; 3) da lire 100.000 a lire 300.000, chiunque venda, detenga per vendere o ponga altrimenti in commercio pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76 e che sia privo della particolare etichetta prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80; 4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di prodotto, chiunque produca o prepari pollame congelato o surgelato in imballaggi individuali e collettivi non recanti le indicazioni previste come obbligatorie dalla normativa comunitaria; 5) da lire 50.000 a lire 150.000, chiunque nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto non provveda a separare il pollame a seconda del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione cui e' stato sottoposto. Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata commessa la violazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al primo comma, si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE - Testo del regolamento (CEE) n. 2967/76 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 339 dell'8 dicembre 1976): Articolo 1 1. Quando sono oggetto di un'attivita' commerciale, i galli, le galline e i polli congelati e surgelati possono essere commercializzati all'interno della Comunita' soltanto se il tenore d'acqua estraneo da essi assorbito durante la preparazione non supera il minimo tecnicamente inevitabile, rilevato secondo i metodi d'analisi riportati negli allegati III e IV. In via transitoria, il presente regolamento non si applica ai galli, galline e polli congelati e surgelati, trattati con polifosfati, a condizione che l'imballaggio individuale e collettivo menzioni in maniera leggibile e visibile il trattamento subito. Il Consiglio, su proposta della commissione, decide entro il 1 luglio 1978 la proroga o la soppressione di tale esenzione. Le disposizioni di questo comma non pregiudicano le disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative che vietano tali sostanze nel pollame macellato e nelle derrate alimentari in generale. Il pollame surgelato e congelato che durante il raffreddamento non abbia assorbito acqua puo' recare sull'imballaggio individuale e collettivo la menzione "pollame raffreddato a secco"; tale menzione puo' essere completata dalla menzione "senza aggiunta d'acqua durante e dopo il raffreddamento". Il controllo di conformita' e' effettuato secondo i metodi di analisi riportati negli allegati III e IV. 2. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni presenti o future previste in materia veterinaria, sanitaria o delle derrate alimentari per garantire la qualita' igienica e sanitaria dei prodotti o volte a proteggere la salute delle persone e degli animali. 3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: pollame: polli, galli e galline macellati; polli: i soggetti che non hanno raggiunto la maturita' sessuale al momento della macellazione e la cui punta dello sterno non e' ossificata; galli e galline: i soggetti macellati dopo aver raggiunto la maturita' sessuale e la cui punta dello sterno e' ossificata; commercializzazione: la detenzione ai fini della vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, l'importazione o qualsiasi altro modo d'immissione in commercio; raffreddamento a secco: raffreddamento durante il quale non e' stata aggiunta acqua. Articolo 2 1. Per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, i macelli verificano regolarmente nel corso della preparazione l'assorbimento di acqua da parte del pollame secondo il metodo di cui all'allegato I, e ne iscrivono i risultati in un registro. 2. Qualora l'assorbimento di acqua cosi' determinato sia superiore al limite compatibile - tenuto conto dell'assorbimento d'acqua verificatosi nelle fasi della preparazione delle carcasse del pollame che non sono soggette a controllo con il tenore totale di acqua ammesso dal presente regolamento e, comunque, qualora l'assorbimento di acqua sia superiore al valore previsto dall'allegato I, punto 9, i macelli apportano immediatamente i correttivi tecnici indispensabili al sistema di preparazione. 3. La verifica dell'assorbimento di acqua nel corso della preparazione viene effettuata sotto la responsabilita' degli organi designati a tale scopo da ciascuno Stato membro. Gli organi responsabili possono, in casi specifici: rendere piu' rigorose, per un determinato macello, le disposizioni di cui ai punti 1 e 9 dell'allegato I, qualora cio' risulti necessario ai fini dell'osservanza del tenore totale d'acqua ammesso dal presente regolamento; rendere meno rigorose le disposizioni di cui al punto 1 dell'allegato I, per un determinato macello, qualora quest'ultimo sia in grado di garantire l'osservanza del tenore totale d'acqua ammesso dal presente regolamento mediante altre misure appropriate. Articolo 3 1. Il controllo del tenore d'acqua di cui all'articolo 1 puo' essere effettuato in tutte le fasi della commercializzazione. Il controllo puo' essere effettuato solo sui galli, galline o polli provenienti dallo stesso macello. 2. Il controllo del tenore d'acqua puo' essere effettuato mediante sondaggio. Gli Stati membri adottano le modalita' pratiche del controllo, provvedendo a che il medesimo: possa essere effettuato in condizioni che consentano di tutelare la situazione dell'offerta del pollame congelato e surgelato da cui e' stato prelevato il campione; non generi ostacoli ingiustificati alla commercializzazione del pollame in questione. Allorche' il controllo viene effettuato durante il trasporto, il pollame sottoposto al controllo puo' essere normalmente avviato a destinazione, dopo il prelievo del campione, fatte salve le misure adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 7. Articolo 4 1. Il primo controllo del tenore d'acqua puo' essere effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido di cui all'allegato II. Qualora esista motivo di ritenere che, durante la preparazione, siano state utilizzate sostanze aventi per effetto di aumentare la ritenzione d'acqua nel pollame, la determinazione del tenore d'acqua e' effettuata direttamente secondo uno di metodi d'analisi descritti negli allegati III e IV, a scelta dello Stato membro. Se il controllo effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido da' un risultato uguale o inferiore al valore fissato nell'allegato II, punto 7, si presume che il pollame sia conforme al presente regolamento. 2. Se i risultati del controllo effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido superato il limite fissato nell'allegato II, punto 7, ovvero se il controllo secondo questa tecnica non ha luogo, si procede ad un'analisi chimica secondo uno dei metodi di cui agli allegati III e IV, a scelta dello Stato membro. Se i risultati del controllo effettuato secondo uno dei metodi d'analisi di cui agli allegati III e IV superano i limiti tollerati, il pollame e' considerato non conforme al presente regolamento. Tuttavia, in tal caso, il detentore del pollame puo' chiedere che si proceda ad un'analisi contraddittoria, da effettuarsi secondo lo stesso metodo. Articolo 5 Se, eventualmente, dopo un'analisi contraddittoria, il pollame controllato e' considerato non conforme al presente regolamento, l'organismo incaricato del controllo prende le misure appropriate, fermo restando che il pollame in questione non puo' essere immesso in commercio tale e quale senza un'adeguata menzione sull'imballaggio individuale e collettivo. Se il pollame non conforme e' originario di un altro Stato membro, lo Stato membro nel quale si effettua il controllo ne informa immediatamente l'autorita' competente dello Stato membro d'origine. Articolo 6 L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e' controllata da organismi o servizi designati da ciascuno Stato membro. L'elenco di tali organismi viene comunicato agli altri Stati membri e alla commissione almeno un mese prima della data di applicazione del presente regolamento. Ogni modifica dell'elenco viene comunicata agli altri Stati membri e alla commissione. Articolo 7 Sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75: a) gli adeguamenti tecnici degli allegati corrispondenti ai progressi realizzati nei metodi di accertamento e di analisi; b) le modalita' d'applicazione del presente regolamento. Articolo 8 Anteriormente al 1 luglio 1977, la commissione presenta al Consiglio una relazione sul risultato delle ricerche da essa intraprese in merito alla correlazione tra i metodi descritti negli allegati III e IV. Sulla base di tale risultato le cifre dell'allegato III possono essere adattate dal Consiglio su proposta della commissione. Il metodo descritto nell'allegato IV parte dal presupposto che il pollame non puo' contenere piu' del 6% di acqua estranea. Sulla base dei dati statistici e della documentazione tecnica trasmessi dagli Stati membri e raccolti durante i primi sei mesi di applicazione integrale del presente regolamento, la commissione sottopone al Consiglio, entro il 1 luglio 1978, una relazione riguardante la sua applicazione, ai fini della riduzione di almeno un punto di percentuale durante ciascuno dei due anni successivi. Articolo 9 Gli Stati membri e la commissione procedono a regolari scambi di opinioni circa l'applicazione del presente regolamento, in particolare nel quadro della procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Articolo 10 Il presente regolamento e' applicabile a decorrere dal 1 luglio 1977 per quanto concerne il controllo presso il macello, di cui all'articolo 2. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1 dicembre 1977. - Testo del regolamento (CEE) n. 2785/80 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 288 del 31 ottobre 1980): Articolo 1 1. Il controllo del tenore d'acqua di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/76 viene eseguito sui galli, galline e polli congelati o surgelati commercializzati all'interno della Comunita', a meno che venga fornita la prova, giudicata soddisfacente dall'autorita' competente, che si tratta di prodotti destinati esclusivamente all'esportazione. 2. Prima dell'operazione di controllo, la persona designata per l'esecuzione del medesimo definisce la quantita' di carcasse di volatili oggetto del controllo e che rappresenta ai sensi del presente regolamento una "partita". La partita e' costituita da carcasse dello stesso tipo (sia i galli e/o galline, sia i polli), riuniti in un solo luogo (ad esempio: macello, magazzino, punto di vendita o durante un trasporto), che provengono dallo stesso macello e che hanno la stessa presentazione (sia con frattaglie commestibili, sia senza frattaglie commestibili), separando le carcasse che portano la menzione "pollame raffreddato a secco" dalle altre. 3. La decisione presa in esito al controllo si applica all'intera partita controllata. Articolo 2 1. Previo controllo e, se del caso, previa analisi contraddittoria, gli imballaggi collettivi contenenti le carcasse di volatili della partita considerati non conformi al disposto del regolamento (CEE) n. 2967/76 sono muniti dal detentore, sotto il controllo dell'autorita' competente, di un nastro adesivo o di una etichetta recante almeno una delle seguenti diciture: "TENORE D'ACQUA SUPERIORE AL LIMITE CEE" "VANDINDHOLD OVERSTIGER EOF-NORM" "WASSERGEHALT UBER DEM EWGHOCHSTWERT" ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- "WATER CONTENT EXCEEDS EEC LIMIT" "TENEUR EN EAU SUPERIEURE A LA LIMITE CEE" "WATERGEHALTE HOGER DAN HET EEGMAXIMUM" 2. La dicitura di cui al paragrafo 1 non e' peraltro apposta se si certifica all'autorita' competente che le carcasse di cui al paragrafo 1 sono destinate all'esportazione. In tal caso, l'autorita' competente adotta i provvedimenti piu' opportuni per impedire che la partita in questione venga commercializzata all'interno della Comunita'. 3. Se le carcasse di cui al paragrafo 1 sono destinate al commercio al minuto, deve essere apposta sugli imballaggi individuali, sotto il controllo dell'autorita' competente, la dicitura di cui al paragrafo 1. 4. Le carcasse di cui al paragrafo 1 restano sotto il controllo dell'autorita' competente, sino al momento in cui ricevono un trattamento deciso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2967/76. Articolo 3 I galli, le galline e i polli congelati e surgelati ai quali si applichi l'esenzione transitoria prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76 recano almeno una delle seguenti diciture sugli imballaggi individuali e collettivi: "CONTIENE UNA SOLUZIONE DI POLIFOSFATI" "INDEHOLDER POLYPHOSPHATOPLOSNING" "ENTHALT POLYPHOSPHATLOSUNG" ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- "CONTAINS POLYPHOSPHATE SOLUTION" "CONTIENT UNE SOLUTION DE POLYPHOSPHATE" "BEVAT EEN OPLOSSING VAN POLYFOSFATEN" Articolo 4 Le diciture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76 ed agli articoli 2 e 3 del presente regolamento devono essere iscritte in un punto evidente e in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure. Le diciture devono essere redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro nel quale ha luogo la vendita al minuto o ogni altra utilizzazione. Le lettere devono avere un'altezza minima di 3 mm sugli imballaggi individuali e di 8 mm sugli imballaggi collettivi. Articolo 5 In date 31 luglio 1981 e 31 ottobre 1981, al piu' tardi, gli Stati membri trasmettono alla commissione una relazione statistica sui controlli effettuati, nel corso dei tre mesi precedenti, dagli organismi o dai servizi all'uopo designati ovvero sotto la loro autorita'. Articolo 6 Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2967/76. Articolo 7 Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla commissione in data anteriore al 1 marzo 1981: le modalita' pratiche di controllo adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/76; le misure adottate conformemente all'articolo 6. Qualsiasi modifica al riguardo e' comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione. Articolo 8 Il presente regolamento e' applicabile a decorrere dal 1 aprile 1981 per quanto concerne gli articoli da 1 a 6. Allegato I. - VERIFICA DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA NELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE Allegato II. - TECNICA DI SGOCCIOLAMENTO Allegato III. - DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE DI ACQUA DEI GALLI, GALLINE E POLLI Allegato IV. - DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE DI ACQUA DEI GALLI, GALLINE E POLLI
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