Legge Ordinaria n. 372 del 23/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 29 luglio 1985 n. 177)
Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 luglio 1985, l'assegno personale del Presidente
della  Repubblica  previsto  dall'articolo  84,  ultimo  comma, della
Costituzione, gia' determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo
1  della legge 10 giugno 1965, n. 616, e' stabilito in annue lire 200
milioni da corrispondersi in dodici mensilita'.
 
          NOTE

          Nota agli articoli 1 e 2:
            Il  testo  dell'art. 84, ultimo comma, della Costituzione
          e' il seguente:
            "L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
          per legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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