Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 379 del 18/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 luglio 1985 n. 178)
Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861.
Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale della carriera ausiliaria si provvede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneita' tecnica, riservato agli autisti assunti entro il 1° giugno 1984 ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorche' non piu' in servizio, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
NOTE Nota al titolo: La legge 11 novembre 1982, n. 861 concerne assunzioni straordinarie di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. Note all'art. 1: - La legge 2 aprile 1968, n. 482 concerne disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private. - L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato), nel testo vigente, prevede tra gli altri requisiti per l'ammissione al concorso la cittadinanza italiana e l'idoneita' fisica all'impiego. Reca inoltre le seguenti disposizioni: "L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione".
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