Legge Ordinaria n. 379 del 18/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 luglio 1985 n. 178)
Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Alla  copertura  dei  posti  di  addetto  al   servizio   automezzi
dell'Amministrazione giudiziaria vacanti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge nel ruolo del  personale  della  carriera
ausiliaria si provvede, in deroga alle  disposizioni  della  legge  2
aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli, integrato  da  una
prova pratica di idoneita' tecnica, riservato  agli  autisti  assunti
entro il 1° giugno 1984 ai sensi della legge  11  novembre  1982,  n.
861, ancorche' non piu' in servizio,  che  non  abbiano  superato  il
quarantacinquesimo anno di eta'  e  siano  in  possesso  degli  altri
requisiti previsti dall'articolo 2  e  successive  modificazioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
 
          NOTE

          Nota al titolo:
            La  legge  11  novembre  1982, n. 861 concerne assunzioni
          straordinarie di personale addetto al servizio di automezzi
          dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.


          Note all'art. 1:
            -  La  legge  2  aprile  1968, n. 482 concerne disciplina
          generale  delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
          amministrazioni e le aziende private.
            -   L'articolo   2   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3 (statuto degli impiegati
          civili  dello  Stato),  nel  testo vigente, prevede tra gli
          altri   requisiti   per   l'ammissione   al   concorso   la
          cittadinanza  italiana  e  l'idoneita'  fisica all'impiego.
          Reca inoltre le seguenti disposizioni:
            "L'Amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre a visita
          medica di controllo i vincitori del concorso.
            Per  l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti
          delle  singole  amministrazioni  possono  prescrivere anche
          altri requisiti.
            Il  titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e'
          stabilito dagli articoli seguenti.
            Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano
          esclusi  dall'elettorato attivo politico e coloro che siano
          stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
          pubblica amministrazione.
            Salvo   che   i   singoli   ordinamenti   non  dispongano
          diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non
          appartenenti alla Repubblica.
            I  requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
          di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
          la presentazione della domanda di ammissione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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