Legge Ordinaria n. 400 del 20/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 9 agosto 1985 n. 187)
Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  abusivamente  duplica  o  riproduce  a fini di lucro, con
qualsiasi  procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito
cinematografico  o  televisivo,  ovvero, pur non avendo concorso alla
duplicazione  o  riproduzione,  pone  in  commercio,  detiene  per la
vendita,  introduce  a  fini  di  lucro  nel  territorio dello Stato,
proietta  in  pubblico  o trasmette per il mezzo della televisione le
dette duplicazioni o riproduzioni, e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000.
  La  pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1
milione se il fatto e' di rilevante gravita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)