Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 402 del 25/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 9 agosto 1985 n. 187)
Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dell'Accademia nazionale di danza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA La legge 20 maggio 1982, n. 270, ha il seguente titolo: Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. I testi degli articoli 33, 34 e 57 di detta legge sono i seguenti: "Art. 33. (insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978. Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse. Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-1981. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito un incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede puo' essere assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento. L'assegnazione della sede di servizio e' disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le modalita' previste dal presente articolo per l'assegnazione di sede, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463. Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1979-1980 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati". "Art. 34. (Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 33. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 33. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati". "Art. 57. (Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981). - Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980. L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma e' disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980. Il disposto del presente articolo si applica altresi' agli insegnanti di libere attivita' complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente articolo 39, nonche' agli esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42. Le disposizioni di cui al precedente articolo 45 si applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, con i requisiti nel medesimo articolo indicati".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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