Legge Ordinaria n. 406 del 24/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 13 agosto 1985 n. 190)
Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  8  del  regio  decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  8.  -  I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica
prevista   dall'articolo  17,  sono  iscritti,  a  domanda  e  previa
certificazione  del  procuratore  di cui frequentano lo studio, in un
registro  speciale  tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e
dei  procuratori  presso  il  tribunale  nel cui circondario hanno la
residenza,  e  sono  sottoposti  al potere disciplinare del consiglio
stesso.
  I  praticanti  procuratori,  dopo  un  anno  dalla  iscrizione  nel
registro  di  cui  al  primo  comma, sono ammessi, per un periodo non
superiore  a  quattro  anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle
preture  del  distretto  nel quale e' compreso l'ordine circondariale
che  ha  la  tenuta  del  registro  suddetto.  Davanti  alle medesime
preture,  in  sede  penale,  essi  possono  essere nominati difensori
d'ufficio,  esercitare  le  funzioni di pubblico ministero e proporre
dichiarazione   di   impugnazione   sia   come   difensori  sia  come
rappresentanti del pubblico ministero.
  E'  condizione  per  l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di
cui  al  secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente
del  tribunale  del  circondario  in cui il praticante procuratore e'
iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignita'
della  professione  forense,  giuro  di  adempiere  ai doveri ad essa
inerenti  e  ai  compiti  che la legge mi affida con lealta', onore e
diligenza per i fini della giustizia"".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il testo dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre
          1933,  n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22
          gennaio 1934, n. 36, nella parte richiamata dall'art. 8 del
          citato  regio  decreto-legge  n. 1578 come sostituito dalla
          legge qui pubblicata, e' riprodotto in nota all'art. 2.

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