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Legge Ordinaria n. 412 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 17 agosto 1985 n. 193)
Delega al Governo per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia di diritto delle societa'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare, con decreto
avente  forza  di legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente  legge,  norme  intese  a dare attuazione alla direttiva del
Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.  77/91 del 13 dicembre 1976,
secondo  i  principi ed i criteri direttivi in essa contenuti nonche'
secondo i seguenti:
    a)   ispirarsi  all'orientamento  costituzionale  in  materia  di
iniziative  economiche,  assicurando,  nel  rispetto  delle finalita'
sociali  e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, la migliore
rispondenza   a   corretti   principi  di  economia  aziendale  e  di
salvaguardia  delle  capacita' di investimento e della competitivita'
delle imprese;
    b)  ammettere  l'erogazione  di acconti sui dividendi solo per le
societa'  assoggettate  per  legge  alla  certificazione del bilancio
secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136, e dettare disposizioni atte ad
evitare   il   rischio  che  possano  essere  distribuiti  utili  non
effettivamente conseguiti;
    c) consentire l'acquisto di azioni proprie da parte delle aziende
e istituti di credito costituiti in forma societaria e delle societa'
finanziarie   solo   nella  ricorrenza  delle  condizioni  prescritte
dall'articolo 19 della direttiva;
    d) prevedere che nel caso di conferimenti in denaro il versamento
prescritto  dall'articolo 2329, n. 2), del codice civile possa essere
effettuato  presso  un'azienda  di  credito  diversa dall'Istituto di
emissione  prescrivendo le relative cautele in ordine alla tutela dei
terzi;
    e)   assicurare   l'obiettivo  della  completezza  e  pubblicita'
dell'informazione,   conciliandolo  con  le  esigenze  delle  imprese
minori;
    f)  estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2629 del
codice  civile  agli  amministratori, ai promotori, ai fondatori e ai
soci  che  nel  caso  di  acquisto  di beni da parte della societa' -
previsto    dall'articolo    11    della    direttiva   -   esagerino
fraudolentemente la valutazione dei beni stessi;
    g)  estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2621 del
codice  civile  agli  amministratori  e  ai  direttori  generali  che
distribuiscano  acconti  sui  dividendi  in misura superiore a quella
consentita dall'articolo 15.2, lettera b), della direttiva, ovvero in
mancanza  di  approvazione  del  bilancio dell'esercizio precedente o
della  situazione  contabile prevista dall'articolo 15.2, lettera a),
della  direttiva,  ovvero  in  difformita' da essi o sulla base di un
bilancio o di un progetto falsi;
    h) prevedere tra le ipotesi punite dall'articolo 2621, n. 2), del
codice civile anche il caso di distribuzione di acconti sui dividendi
da  parte  di societa' non assoggettate per legge alla certificazione
del bilancio secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
    i)   prevedere   un'autonoma  figura  di  reato,  punita  con  la
reclusione   da  sei  mesi  a  tre  anni  e  con  la  multa  da  lire
quattrocentomila  a  due  milioni, per sanzionare le violazioni degli
obblighi  e  dei divieti conseguenti alla attuazione dell'articolo 18
della direttiva, in tema di sottoscrizione di azioni proprie;
    l)  estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2630 del
codice   civile  alla  violazione,  da  parte  degli  amministratori,
dell'articolo  2359-bis  del  codice civile, nonche' degli obblighi e
dei  divieti  conseguenti  alla  introduzione  delle  modifiche  rese
necessarie  dall'attuazione  degli  articoli  19,  20,  21 e 22 della
direttiva  in  tema  di  acquisto  di  azioni  proprie;  applicare le
sanzioni  del primo e quelle del secondo comma dell'articolo 2630 del
codice  civile  a  seconda della gravita' delle violazioni; prevedere
delle ipotesi di reato corrispondenti per sanzionare la violazione da
    parte  dei  sindaci  degli  obblighi  e  dei  divieti  su di essi
    incombenti;
m) apportare le modificazioni necessarie per il coordinamento del
sistema  vigente  alle  innovazioni  conseguenti all'attuazione della
direttiva.
  Il  decreto  di  cui al comma precedente e' emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per
il coordinamento delle politiche comunitarie, degli affari esteri, di
grazia  e  giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,   delle   finanze,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  delle  partecipazioni statali, con deliberazione
del   Consiglio  dei  Ministri,  sentite  le  competenti  commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Qualora  il  parere  non  sia  espresso  entro  sessanta giorni, si
procede all'emanazione del decreto di cui al presente articolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTA

          Nota all'articolo unico, punto b):
            Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975,
          n. 136, reca:
            -  Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera
          a),  della  legge  7  giugno  1974, n. 216, concernente il,
          controllo  contabile  e la certificazione dei bilanci delle
          societa' quotate in borsa.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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