Legge Ordinaria n. 413 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 19 agosto 1985 n. 194)
Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso
nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio
1974,  n.  195,  e  dal  secondo comma dell'articolo 3 della legge 18
novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.
  Il  contributo  dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei
consigli  delle  regioni  a statuto ordinario o speciale previsto dal
secondo  comma  dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659,
e' elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 1:
            -  Il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195
          (Contributo   dello  Stato  al  finanziamento  dei  partiti
          politici) e' il seguente:
            "A  titolo  di  concorso nelle spese elettorali sostenute
          per  il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui
          al  presente articolo hanno diritto a contributi finanziari
          nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.
            L'erogazione  dei contributi e' disposta secondo le norme
          della  presente  legge,  con  decreti  del Presidente della
          Camera  dei  deputati,  a carico del bilancio interno della
          Camera.
            Hanno  diritto  al  contributo  i  partiti  politici  che
          abbiano  presentato,  con il medesimo contrassegno, proprie
          liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati
          in  piu'  dei  due  terzi dei collegi elettorali ed abbiano
          ottenuto,   a   sensi  dell'articolo  83  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno
          un  quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale
          nazionale  di  almeno  300.000 voti di lista validi, ovvero
          una  cifra  nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti
          validamente espressi.
            Hanno  diritto,  altresi',  al  contributo i partiti e le
          formazioni  politiche  che  abbiano partecipato con proprio
          contrassegno  alle  elezioni  della  Camera dei deputati ed
          abbiano  ottenuto  almeno un quoziente nelle regioni il cui
          statuto
            speciale  prevede  una particolare tutela delle minoranze
          linguistiche".
            Per  le  variazioni intervenute vedere la successiva nota
          all'art. 3.
            -  Per  il  secondo  comma  dell'art.  3  della  legge 18
          novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge
          2  maggio  1974,  n.  195,  sul  contributo  dello Stato al
          finanziamento  dei  partiti  politici) vedere la successiva
          nota all'art. 3.

          Nota all'art. 1, comma 2:
            Il  secondo  comma  dell'art.  1  della legge 18 novembre
          1981, n. 659, e' il seguente:
            "Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di
          lire,  il  contributo per ciascuna elezione regionale viene
          determinato in base alla proporzione fra la popolazione del
          territorio  regionale  interessato  e  la  popolazione  del
          territorio nazionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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