Legge Ordinaria n. 416 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 20 agosto 1985 n. 195)
Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli  incaricati
marittimi e  ai  delegati  di  spiaggia,  nominati  con  decreto  del
Ministro della marina  mercantile  ai  sensi  del  regio  decreto  25
novembre 1937, n. 2360, sono stabilite nei  seguenti  importi  annui,
con effetto  dal  1  gennaio  1984,  per  tutte  le  classi  previste
dall'articolo 5 del medesimo regio decreto: 
    a) incaricati marittimi: lire 2.000.000; 
    b) delegati di spiaggia: lire 1.500.000. 
  Gli aspiranti alla nomina ad incaricato marittimo e a  delegato  di
spiaggia devono avere un'eta' non superiore a sessantadue anni. 
  Al maggior onere derivante dall'applicazione del  precedente  primo
comma, valutato in lire cinquanta milioni annue, si provvede a carico
del capitolo 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della marina mercantile per l'anno finanziario 1984 e  corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 agosto 1985 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CARTA, Ministro della marina 
                                  mercantile 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 

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