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Legge Ordinaria n. 417 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 20 agosto 1985 n. 195)
Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disponibilita' del fondo costituito con i finanziamenti disposti
dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, sono utilizzate dall'Istituto per
lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) per
l'erogazione  di  contributi  in conto interessi, da concedersi nella
misura   massima   dell'8   per   cento,  su  prestiti  destinati  al
miglioramento   di   case  di  abitazione  civili  e  rurali  e  alla
costruzione  o al miglioramento di modeste attrezzature alberghiere e
di     ristorazione     nelle     zone     montane     dell'Appennino
centro-settentrionale,  onde  renderle adatte alla ricettivita' di un
turismo  a  basso  costo,  nonche' alla realizzazione, nelle medesime
zone, di modeste opere di interesse turistico generale.
 
          NOTA

          Nota all'art. 1:
            La   legge   23   gennaio   1970,   n.  26,  concerne  il
          "Finanziamento   all'Istituto  per  lo  sviluppo  economico
          dell'Appennino  (ISEA) per contributi in conto interessi su
          operazioni  di  piccolo credito turistico alle zone montane
          dell'Appennino centro-settentrionale".
            Si  ritiene  utile  riportare  il testo dell'art. 1 della
          suddetta legge, che e' il seguente:
            "Art.  1.  -  E'  autorizzato il conferimento annuo della
          somma  di  lire  300  milioni  all'Istituto per lo sviluppo
          economico   dell'Appennino   centro-settentrionale  (ISEA),
          riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13
          gennaio   1965,   per  la  costituzione  di  un  fondo  per
          contributi  in  conto interessi, da concedersi nella misura
          massima  del  3,50  per  canto  su  prestiti  destinati  al
          miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di
          modeste   attrezzature   alberghiere   nelle  zone  montane
          dell'Appennino  centro-settentrionale, onde renderle adatte
          alla  ricettivita'  di  un  turismo  a basso costo, nonche'
          all'attuazione   di  modeste  opere  d'interesse  turistico
          generale.
            Ad   integrazione   del   fondo  suddetto  sono  altresi'
          conferite  all'istituto stesso le somme di cui all'articolo
          21  della  legge  12  marzo  1968,  n.  326,  per  gli anni
          finanziari 1970, 1971 e 1972".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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