Legge Ordinaria n. 422 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 21 agosto 1985 n. 196)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamita' naturali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini
previsti   da   disposizioni  legislative  in  materia  di  calamita'
naturali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole: "e' prorogato al 31
dicembre  1986"  sono  sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 31
dicembre 1985";
      al  comma 2, le parole: "e' prorogato al 31 dicembre 1986" sono
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 31 dicembre 1985";
      al  comma 3, le parole: "e' prorogato al 31 dicembre 1986" sono
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di un anno";
      al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'onere
conseguente,  valutato in lire 18 miliardi nell'anno 1985, e' posto a
carico del fondo per la protezione civile";
      il comma 6 e' soppresso;
      il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      "Il  fondo  per  la  protezione civile e' aumentato per il solo
1986  di  30  miliardi  di  lire.  All'onere conseguente si fa fronte
mediante  corrispondente  riduzione  della  quota per l'anno medesimo
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 11, decimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887";
      dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
      "7-bis.  Gli  alloggi  acquistati con i fondi di cui all'ultimo
comma  dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  aprile  1985, n. 114,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985,
n.  211,  sono destinati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati
negli  appositi  campi della citta' di Napoli a seguito del sisma del
novembre  1980, nonche' agli occupanti alla data del 31 dicembre 1984
di  strutture  pubbliche  o  temporaneamente  acquisite al patrimonio
pubblico.   Alle   assegnazioni   provvede   il  sindaco  di  Napoli,
Commissario  straordinario  di  Governo,  che  stabilisce con propria
ordinanza  requisiti  e  condizioni  per l'attribuzione degli alloggi
stessi";
      al  comma 8, le parole: "e' prorogato al 31 dicembre 1986" sono
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 31 dicembre 1985";
      al  comma  9, sono soppresse le parole: "ed in lire 646 milioni
per l'anno 1986";
      i commi 10, 11 e 12 sono soppressi;
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "12-bis. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta
sul  reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi e
l'addizionale  straordinaria  sull'imposta locale sui redditi, dovute
dai  contribuenti  aventi  domicilio,  residenza o sede nei comuni di
Pozzuoli,  di  Monte  di  Procida  e di Bacoli per i redditi prodotti
nell'anno  1984 e non versate entro il termine di presentazione della
dichiarazione  relativa  al  medesimo  periodo  di  imposta,  saranno
pagate,  senza  applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di
novembre 1985.
      12-ter.  I  datori  di  lavoro,  soggetti alle disposizioni sul
versamento  dei  contributi  agricoli  unificati, titolari di aziende
situate  nelle  zone  terremotate  della Campania e della Basilicata,
gia'  ammessi  alla  rateizzazione  dei contributi agricoli unificati
dovuti  a  tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare
il  pagamento  entro  il  31  dicembre  1985,  senza  applicazione di
soprattasse ed interessi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              ZAMBERLETTI,     Ministro     per    il
                                coordinamento della protezione civile

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 29 agosto 1985.

 

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