Legge Ordinaria n. 424 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 21 agosto 1985 n. 196)
Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversita' atmosferiche di gennaio e febbraio 1985.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Per  fronteggiare  le  necessita' derivanti dai danni provocati
dalle  eccezionali condizioni atmosferiche di gennaio e febbraio 1985
nel  settore  delle  opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere mutui ai comuni ed alle province colpite, con
ammortamento  a  carico  dello  Stato,  per un importo globale di 400
miliardi  di  lire,  a  valere  sui  fondi  previsti dalla lettera a)
dell'articolo   9   del   decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito,  con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e
successive modificazioni.
  2.  In  caso  di  ulteriori necessita', il Ministro del tesoro, con
propri decreti, puo' disporre l'elevazione del suddetto importo, sino
ad un massimo di 500 miliardi di lire.
  3.  Le  somme  utilizzate  per  le finalita' di cui al comma 1 sono
rimesse a disposizione dei comuni che risultino destinatari dei mutui
a valere sui fondi previsti dalla lettera a) del succitato articolo 9
per l'esercizio 1985, nel mese di febbraio 1986.
 
          NOTA

          Nota all'art. 1:
            La  lettera  a) dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio
          1983,  n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26
          aprile  1983,  n.  131, concernente: "Provvedimenti urgenti
          per il settore della finanza locale per l'anno 1983", cosi'
          dispone:
            "L'importo  di  lire  5.000 miliardi, relativo a mutui da
          concedersi  dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio
          1983,   previsto  dall'articolo  11  del  decreto-legge  22
          dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella
          legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' cosi' suddiviso:
              a)  il  20  per  cento,  di  cui  la meta' riservata al
          Mezzogiorno,   e'   destinato  ai  comuni  con  popolazione
          inferiore   ai  20.000  abitanti,  la  cui  spesa  corrente
          pro-capite  desunta  dal  bilancio  di  previsione  1981 e'
          inferiore  al  130  per  cento  della media nazionale per i
          comuni  del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, ai 100 per
          cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto
          dal  precedente  articolo  5,  assicurando  ad ogni ente un
          minimo di 100 milioni di lire.
              I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente
          per   la   costruzione  o  il  miglioramento  di  opere  di
          urbanizzazione   primaria   con   priorita'  per  le  opere
          fognanti,  di  depurazione  o  acquedottistiche. L'onere di
          ammortamento  e'  a  carico  dello  Stato.  Tale  quota  e'
          ripartita  tra  i comuni proporzionalmente alla popolazione
          residente  al  31  dicembre  1981 secondo i dati pubblicati
          dall'ISTAT.
              I  comuni  che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno
          inoltrato  alla  Cassa  depositi  e  prestiti le domande di
          mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi
          1981    e    1982,   potranno   destinare   detti   importi
          esclusivamente per le finalita' di cui al comma precedente.
              Gli   importi   non   concessi  nell'esercizio  cui  si
          riferiscono  potranno  essere  utilizzati  entro i due anni
          successivi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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