Legge Ordinaria n. 425 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 21 agosto 1985 n. 196)
Nuove modalita' di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dalla  data  di  pubblicazione del regolamento di cui
all'articolo  2  della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7
ed  8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalita' di
pagamento  dei  servizi  resi  dal  personale del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  ai  privati  ai sensi dell'articolo 1 della legge
medesima, e viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata
legge  con  la  soppressione  delle  parole: "previa costituzione del
deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6".
 
          NOTA

          Nota all'art. 1:
            Il  testo dell'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 966,
          recante:
            "Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e
          dei  compensi  al  personale del Corpo nazionale dei vigili
          del   fuoco  per  i  servizi  a  pagamento",  come  risulta
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 3. - Possono essere effettuate, a richiesta di enti
          e di privati, le seguenti prestazioni:
              a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il
          centro studi ed esperienze;
              b)  servizi  di  vigilanza  a stabilimenti, laboratori,
          natanti, depositi, magazzini e simili;
              c) soccorsi tecnici, comprendenti:
                1)  soccorsi  stradali,  recupero  di  automezzi e di
          natanti;
                2)  impiego  di autogru e di mezzi di sollevamento di
          pompe e di elettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne,
          vasche, eccetera;
                3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo
          spegnimento  di  incendi,  o  in  seguito a crolli od altri
          sinistri,  quando  sia  cessato  l'intervento di emergenza,
          nonche'    altri   servizi   tecnici   non   urgenti,   che
          l'amministrazione  potra' prestare, sempre che si tratti di
          servizi  che  rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco e che possono essere effettuati solo con
          l'impiego di mezzi in dotazione.
            Le   domande  per  ottenere  le  prestazioni  facoltative
          indicate  nel  presente articolo, da compilarsi nella forma
          prevista   nell'apposito   modello   allegato  n.  4,  sono
          presentate al direttore del centro studi ed esperienze o al
          comandante  provinciale competente per territorio, i quali,
          ove riconoscano la possibilita' di accogliere le richieste,
          dispongono l'esecuzione delle prestazioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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