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Legge Ordinaria n. 428 del 07/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 21 agosto 1985 n. 196)
Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          Delega al Governo 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del
Ministro del tesoro, norme  aventi  valore  di  legge  ordinaria  per
provvedere  alla  revisione,  integrazione  e   coordinamento   delle
disposizioni e degli ordinamenti  contabili  attualmente  vigenti  in
materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni
ed altri assegni. 
  Tali  norme  devono  ispirarsi  ai  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: 
    a)  semplificare  e  snellire  le  procedure  di  ordinazione   e
pagamento  della  spesa  statale  eliminando   le   duplicazioni   di
competenze, di controlli e di adempimenti che non siano  strettamente
essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli
interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in  ogni
caso,  le  altre  funzioni  della  Corte  dei  conti,  estendere   la
sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi  a
stipendi ed altri assegni fissi  e  a  pensioni  provvisorie,  emessi
dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari
a detto controllo attraverso il sistema informativo; 
    b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello
Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro  del
tesoro di rigorose scadenze entro  le  quali  le  amministrazioni  di
appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli  uffici  del
Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo  altresi',
in  caso  di  inosservanza  delle  scadenze  medesime  da  parte  dei
dipendenti,  la  responsabilita'  amministrativa  e   contabile   dei
medesimi in relazione al rilievo  che  l'intervento  di  ciascuno  ha
nell'espletamento degli adempimenti relativi; 
    c) adeguare la  normativa  vigente  sulla  contabilita'  pubblica
all'evoluzione della tecnologia,  tenendo  conto  delle  esigenze  di
utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; 
    d)  semplificare  i  sistemi  di  pagamento  degli  stipendi   al
personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato,
e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a  domanda,
anche l'accreditamento in conto corrente bancario; 
    e) prevedere, in conformita'  ai  principi  e  criteri  direttivi
sopra delineati, che le norme  che  verranno  emanate  in  attuazione
della delega di cui al primo comma del presente articolo  in  materia
di procedure di ordinazione e  pagamento  di  stipendi,  pensioni  ed
altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate
con norme regolamentari. 
  Il Governo della Repubblica e' altresi' delegato ad emanare,  entro
un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro  del  tesoro,  norme  aventi  valore  di  legge
ordinaria riguardanti il funzionamento  delle  direzioni  provinciali
del Tesoro e degli uffici  di  cui  al  successivo  articolo  7,  per
definire le specifiche responsabilita' amministrative: 
      a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti
preposti agli uffici nonche' del personale che opera  nella  fase  di
ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento  di
ciascuno ha nell'espletamento del servizio; 
      b) dei dirigenti del settore dell'informatica  e  del  relativo
personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione  al
rilievo che  l'intervento  di  ciascuno  ha  nell'espletamento  degli
adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati. 
 

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