Legge Ordinaria n. 431 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 22 agosto 1985 n. 197)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312, recante disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "All'articolo  82  del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "Sono  sottoposti  a vincolo paesaggistico ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497:
        a)   i  territori  costieri  compresi  in  una  fascia  della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare;
        b)  i  territori  contermini  ai laghi compresi in una fascia
della  profondita'  di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
        c)  i  fiumi,  i  torrenti  ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed  impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n.  1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna;
        d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello
del  mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per
la catena appenninica e per le isole;
        e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
        f)  i  parchi  e  le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
        g)  i  territori  coperti  da  foreste e da boschi, ancorche'
percorsi  o  danneggiati  dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento;
        h)  le  aree  assegnate  alle  universita'  agrarie e le zone
gravate da usi civici;
        i)  le  zone  umide incluse nell'elenco di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
        l) i vulcani;
        m) le zone di interesse archeologico.
        Il  vincolo  di  cui  al precedente comma non si applica alle
zone  A,  B  e  -  limitatamente  alle  parti  ricomprese  nei  piani
pluriennali  di  attuazione  - alle altre zone, come delimitate negli
strumenti  urbanistici  ai  sensi  del  decreto ministeriale 2 aprile
1968,  n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri
edificati  perimetrati  ai  sensi  dell'articolo  18  della  legge 22
ottobre 1971, n. 865.
        Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle
zone  di  cui  al  comma  precedente,  i  beni  di  cui  al numero 2)
dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
        Nei  boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto
comma  del  presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la
forestazione,  la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e
di  conservazione  previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti
in materia.
        L'autorizzazione  di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno
1939,  n.  1497,  deve  essere  rilasciata  o negata entro il termine
perentorio   di   sessanta   giorni.   Le   regioni  danno  immediata
comunicazione  al  Ministro  per  i beni culturali e ambientali delle
autorizzazioni  rilasciate  e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione.   Decorso   inutilmente   il  predetto  termine,  gli
interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione
al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta.  Il
Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali  puo'  in  ogni caso
annullare,  con  provvedimento  motivato,  l'autorizzazione regionale
entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
        Qualora  la  richiesta  di  autorizzazione  riguardi opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni
culturali  e  ambientali  puo' in ogni caso rilasciare o negare entro
sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, anche in difformita' dalla decisione regionale.
        Per  le  attivita'  di  ricerca ed estrazione di cui al regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i
beni  culturali  e ambientali, prevista dal precedente nono comma, e'
rilasciata  sentito  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
        Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della
legge  29  giugno  1939,  n. 1497, per gli interventi di manutenzione
ordinaria,  straordinaria,  di  consolidamento  statico e di restauro
conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e l'aspetto
esteriore  degli  edifici,  nonche'  per  l'esercizio  dell'attivita'
agro-silvopastorale  che  non  comporti  alterazione permanente dello
stato  dei  luoghi  per costruzioni edilizie od altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio.
        Le  funzioni  di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui
al  quinto  comma  del  presente articolo sono esercitate anche dagli
organi del Ministero per i beni culturali e ambientali "".
      Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
      "Art.  1-bis. - 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati
dal  quinto  comma  dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, come integrato dal precedente
articolo  1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di
valorizzazione   ambientale   il   relativo  territorio  mediante  la
redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con
specifica  considerazione  dei  valori  paesistici  ed ambientali, da
approvarsi entro il 31 dicembre 1986.
      2.  Decorso  inutilmente il termine di cui al precedente comma,
il  Ministro  per  i beni culturali e ambientali esercita i poteri di
cui  agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
  Art.  1-ter. - 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
possono   individuare  con  indicazioni  planimetriche  e  catastali,
nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del
decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
integrato  dal  precedente  articolo  1, nonche' nelle altre comprese
negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui e' vietata,
fino  all'adozione  da  parte  delle  regioni  dei  piani  di  cui al
precedente   articolo  1-bis,  ogni  modificazione  dell'assetto  del
territorio  nonche'  qualsiasi  opera  edilizia, con esclusione degli
interventi    di    manutenzione    ordinaria,    straordinaria,   di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato   dei   luoghi   e   l'aspetto   esteriore  degli  edifici.  La
notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure
previste  dalla  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  e  dal relativo
regolamento  di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357.
  2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro
per  i  beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  Art.  1-quater.  - 1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto
sui   corsi   d'acqua   ai   sensi  del  quinto  comma,  lettera  c),
dell'articolo  82  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  come integrato dal precedente articolo 1, le
regioni,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto, determinano quali dei
corsi  d'acqua  classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle
disposizioni  di  legge  sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con  regio  decreto  11  dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro
irrilevanza  ai  fini  paesaggistici,  essere  esclusi, in tutto o in
parte,  dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro
i successivi trenta giorni, apposito elenco.
  2.  Resta  ferma  la  facolta'  del Ministro per i beni culturali e
ambientali  di  confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di
cui  al  precedente  comma  sui  corsi  d'acqua inseriti nei predetti
elenchi regionali.
  Art.  1-quinquies.  -  Le  aree  e  i  beni  individuati  ai  sensi
dell'articolo   2   del   decreto  ministeriale  21  settembre  1984,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 265 del 26 settembre 1984,
sono inclusi tra quelli in cui e' vietata, fino all'adozione da parte
delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione
dell'assetto   del   territorio  nonche'  ogni  opera  edilizia,  con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
  Art. 1-sexies. - 1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29
giugno  1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al
presente decreto, si applicano altresi' quelle previste dall'articolo
20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  2.  Con  la  sentenza  di  condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato".
 
          AVVERTENZA

            In  considerazione  del  fatto  che  la presente legge ha
          sostituito  l'intero articolo 1 del decreto-legge 27 giugno
          1985,   n.   312,   non  si  procedera'  alla  redazione  e
          pubblicazione  del  testo coordinato di detto decreto-legge
          con la legge di conversione.

          NOTE

          Note all'art. 1 del decreto:
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n. 616, reca Attuazione della delega di cui all'art.
          1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
            Il  testo  vigente  dell'art. 82 del predetto decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  a  seguito  della  modifica
          introdotta dalla legge di conversione qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art. 82. (Beni ambientali). - Sono delegate alle regioni
          le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali
          e  periferici  dello Stato per la protezione delle bellezze
          naturali  per quanto attiene alla loro individuazione, alla
          loro tutela e alle relative sanzioni.
            La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative
          concernenti:
              a)  l'individuazione  delle bellezze naturali, salvo il
          potere  del  Ministro  per  i  beni culturali e ambientali,
          sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i  beni culturali e
          ambientali,   di   integrare  gli  elenchi  delle  bellezze
          naturali approvate dalle regioni;
              b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per
          le loro modificazioni;
              c) l'apertura di strade e cave;
              d)  la  posa  in  opera di cartelli o di altri mezzi di
          pubblicita';
              e)   l'adozione   di   provvedimenti   cautelari  anche
          indipendentemente  dalla  inclusione  dei beni nei relativi
          elenchi;
              f)  l'adozione  dei  provvedimenti  di demolizione e la
          irrogazione delle sanzioni amministrative;
              g)  le  attribuzioni  degli  organi  statali centrali e
          periferici  inerenti  alle commissioni provinciali previste
          dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art.
          31  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
          1975, n. 805;
              h)  l'autorizzazione  prevista  dalla legge 29 novembre
          1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
              Le  notifiche  di  notevole  interesse  pubblico  delle
          bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge
          29  giugno  1939,  n.  1497,  non possono essere revocate o
          modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per
          i beni culturali.
              Il  Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali puo'
          inibire  lavori  o  disporne  la  sospensione,  quando essi
          rechino  pregiudizio  a  beni  qualificabili  come bellezze
          naturali  anche  indipendente  mente  dalla loro inclusione
          negli elenchi.
              (Seguono    i    comuni   aggiunti   dalla   legge   di
          conversione)".
            -  La  legge  29  giugno  1939, n. 1497, reca Norme sulla
          protezione delle bellezze naturali e panoramiche.
            -  Il regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, approva il
          Testo  unico  delle  leggi  sulle  acque  e  sugli impianti
          elettrici.
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo
          1976,  n.  448,  concerne  l'Esecuzione  della  convenzione
          relativa  alle  zone  umide  di  importanza internazionale,
          soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
          Ramsar il 2 febbraio 1971.
            - Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  97 del 16 aprile 1968, reca limiti
          inderogabili  di  densita'  edilizia,  di  distanza  fra  i
          fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  spazi destinati agli
          insediamenti  residenziali  e produttivi e spazi pubblici o
          riservati  alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
          parcheggi  da  osservare ai fini della formazione dei nuovi
          strumenti   urbanistici   o   della   revisione  di  quelli
          esistenti,  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto
          1967, n. 765.
            -  La  legge  22  ottobre  1971, n. 865, reca Programmi e
          coordinamento  dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme
          sull'espropriazione  per  pubblica  utilita';  modifiche ed
          integrazioni  alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
          1962,  n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
          di   spesa   per   interventi   straordinari   nel  settore
          dell'edilizia  residenziale,  agevolata e convenzionata. Il
          testo dell'art. 18 di detta legge e' il seguente:
            "Art.  18.  -  Entro il termine di sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, i comuni, ai fini
          dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla
          delimitazione   dei   centri  edificati  con  deliberazione
          adottata dal consiglio comunale.
            In  pendenza  dell'adozione  di  tale  deliberazione,  il
          comune  dichiara  con delibera consiliare, agli effetti del
          procedimento  espropriativo  in  corso,  se l'area ricade o
          meno nei centri edificati.
            Il  centro  edificato e' delimitato, per ciascun centro o
          nucleo  abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte
          le  aree  edificate  con continuita' ed i lotti interclusi.
          Non  possono  essere  compresi  nel  perimetro  dei  centri
          edificati  gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche
          se interessate dal processo di urbanizzazione.
            Ove  decorre  inutilmente  il  termine  previsto al primo
          comma  del presente articolo, alla delimitazione dei centri
          edificati provvede la regione".
            - La legge 29 giugno 1939, n. 1497, reca Protezione delle
          bellezze naturali.
            Il  testo  dell'art.  1,  n.  2),  di  detta  legge e' il
          seguente:
            "Sono  soggette  alla  presente  legge  a  causa del loro
          notevole interesse pubblico:
              (Omissis).
              2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati
          dalle  leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico
          o   storico,   si   distinguono  per  la  loro  non  comune
          bellezza;".
            Il testo dell'art. 7 della medesima legge e' il seguente:
            "Art.  7.  -  I  proprietari,  possessori  o detentori, a
          qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto
          nei   pubblicati   elenchi  delle  localita',  non  possono
          distruggerlo   ne'  introdurvi  modificazioni  che  rechino
          pregiudizio  a  quel  suo esteriore aspetto che e' protetto
          dalla presente legge.
            Essi,  pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori
          che    vogliano   intraprendere   alla   competente   regia
          soprintendenza  e  astenersi dal mettervi mano sino a tanto
          che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
            E' fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi
          sui  detti  progetti  nel termine massimo di tre mesi dalla
          loro presentazione".

          Note all'art. 1-bis del decreto:
            -  Per il testo dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 vedi
          l'ultima nota all'art. 1.
            - Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, reca Norme di
          carattere  legislativo  per  disciplinare  la  ricerca e la
          coltivazione delle miniere.
            -  Il  testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica  24  luglio  1977, n. 616 (per l'argomento v. la
          prima nota all'art. 1), e il seguente:
            "Art.  4.  (Competenze  dello  Stato).  - Lo Stato, nelle
          materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le
          funzioni  amministrative  indicate negli articoli seguenti,
          nonche'  la  funzione  di  indirizzo e di coordinamento nei
          limiti, nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 3
          della  legge  22  luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche
          nelle  materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti
          internazionali  e  con la Comunita' economica europea, alla
          difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
            Le  regioni  non  possono  svolgere  all'estero attivita'
          promozionali  relative  alle  materie di loro competenza se
          non  previa  intesa  con  il  Governo  e  nell'ambito degli
          indirizzi  e  degli  atti  di coordinamento di cui al comma
          precedente.
            Il  Governo  della Repubblica, tramite il commissario del
          Governo,   impartisce   direttive   per  l'esercizio  delle
          funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni, che sono
          tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione
          previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.

          Note all'art. 1-ter del decreto:
            -  Per  il  testo dell'art. 82 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 616/1977 v. la prima nota all'art. 1.
            -  Per l'argomento della legge n. 1497/1939 v. la seconda
          nota all'art. 1.
            -  Il  regio  decreto  3  giugno  1940,  n. 1357, reca il
          Regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione
          delle bellezze naturali e panoramiche.
            -  Per  il  testo  dell'art. 4 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  616/1977  v.  l'ultima nota all'art.
          1-bis.

          Note all'art. 1-quater del decreto:
            -  Per  il  testo dell'art. 82 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 616/1977 v. la prima nota all'art. 1.
            -  Per  l'argomento  del regio decreto n. 1775/1933 v. la
          terza nota all'art. 1.

          Nota all'art. 1-quinquies del decreto:
            Il   decreto   ministeriale   21   settembre   1984  reca
          Dichiarazione  di notevole interesse pubblico dei territori
          costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei
          torrenti,   dei   corsi   di  acqua,  delle  montagne,  dei
          ghiacciai,  dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve,
          dei  boschi,  delle  foreste,  delle  aree  assegnate  alle
          Universita' agrarie e delle zone gravate da usi civici.

          Note all'art. 1-sexies del decreto:
            -  Per l'argomento della legge n. 1497/1939 v. la seconda
          nota all'art. 1. Il primo comma dell'art. 15 di detta legge
          stabilisce  che "indipendentemente dalle sanzioni comminate
          dal  codice  penale, chi non ottempera agli obblighi e agli
          ordini  di  cui alla presente legge e' tenuto, secondo che,
          il Ministero dell'educazione nazionale [ora Ministero per i
          beni   culturali  e  ambientali]  ritenga  piu'  opportuno,
          nell'interesse  della  protezione delle bellezze naturali e
          panoramiche,  alla  demolizione a proprie spese delle opere
          abusivamente  eseguite  o  al  pagamento  di una indennita'
          equivalente  alla maggiore somma tra il danno arrecato e il
          profitto conseguito mediante la commessa trasgressione".
            - La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca Norme in materia
          di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
          recupero   e   sanatoria  delle  opere  abusive.  Il  testo
          dell'art.  20  della legge, come modificato dall'art. 3 del
          decreto-legge  23  aprile  1985,  n.  146,  convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  21 giugno 1985, n. 298, e' il
          seguente:
            "Art.  20.  (Sanzioni  penali).  -  Salvo  che  il  fatto
          costituisca   piu'   grave   reato   e  ferme  le  sanzioni
          amministrative, si applica:
              a)  l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza
          delle  norme,  prescrizioni  e modalita' esecutive previste
          dalla  presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150,
          e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  quanto
          applicabili,   nonche'   dai   regolamenti  edilizi,  dagli
          strumenti urbanistici e dalla concessione;
              b)  l'arresto  fino  a  due anni e l'ammenda da lire 10
          milioni  a  lire  100  milioni  nei  casi di esecuzione dei
          lavori  in totale difformita' o assenza della concessione o
          di   prosecuzione   degli  stessi  nonostante  l'ordine  di
          sospensione;
              c)  l'arresto  fino  a  due anni e l'ammenda da lire 30
          milioni  a  lire  100  milioni  nel  caso  di lottizzazione
          abusiva  di  terreni  a  scopo  edilizio, come previsto dal
          primo comma dell'articolo 18.
              La  stessa pena si applica anche nel caso di interventi
          edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
          archeologico,   paesistico,   ambientale,   in   variazione
          essenziale,  in  totale  difformita'  o  in  assenza  della
          concessione.
              Le    disposizioni   di   cui   al   comma   precedente
          sostituiscono quelle di cio' all'articolo 17 della legge 28
          gennaio 1977, n. 10".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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