Legge Ordinaria n. 445 del 30/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 26 agosto 1985 n. 200)
Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  1. Le dotazioni organiche previste dalle tabelle I e II del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  340,  sono
modificate  come  dalle  tabelle  I e II allegate alla presente legge
limitatamente alle qualifiche ivi indicate.
  2.  I  concorsi  relativi  ai posti portati in aumento ai sensi del
comma  1  sono  banditi,  con  decreto del Ministro dell'interno, nel
quadriennio  successivo  alla entrata in vigore della presente legge,
in  ragione  di 360 posti per il 1986, 1.300 posti per il 1987, 1.300
posti per il 1988 e 1.919 posti per il 1989.
  3.  In  relazione  alle eccezionali esigenze di completamento degli
organici,   il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,  puo'
disporre  l'assunzione  degli  idonei  dei  concorsi pubblici banditi
successivamente  al  10  gennaio  1979 per le qualifiche iniziali dei
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
  4.   Il   personale  amministrativo  assunto  ai  sensi  dei  commi
precedenti     e'     destinato     alle     strutture    periferiche
dell'Amministrazione   dell'interno   per   sopperire  alle  esigenze
funzionali delle stesse.
  5. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione
cui  sono  assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio
fuori  della  stessa,  non  prima  di  avere  svolto  quattro anni di
effettivo  servizio,  salvo  che  ricorrano  eccezionali  esigenze di
servizio  ovvero  le  situazioni  indicate  nell'articolo  55, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, da emanarsi in prima
applicazione  entro  un  anno  dall'entrata  in vigore della presente
legge,  sono  determinate  le  dotazioni  organiche  delle prefetture
tenendo  presente  l'organizzazione  interna  degli  uffici  centrali
adottata  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
  7. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e'
valutato in annue lire 96 miliardi.
  8.   Alla   spesa   relativa  agli  anni  1986  e  1987,  valutata,
rispettivamente,  in  lire  6  miliardi  ed  in  lire 30 miliardi, si
provvede   mediante  imputazione  di  copertura  alle  disponibilita'
risultanti  nella  categoria  VI  (interessi)  del bilancio triennale
1985-1987.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTE

          Nota all'articolo unico, comma 5:
            Il  testo  dell'art.  55,  quarto  comma, del decreto del
          Presidente    della   Repubblica   n.   335/1982,   recante
          "Ordinamento  del  personale  della  Polizia  di  Stato che
          espleta funzioni di polizia" e il seguente:
            "Il  trasferimento  ad  altra  sede  puo' essere disposto
          anche  in  soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto
          quando  la  permanenza del dipendente nella sede nuoccia al
          prestigio  della  amministrazione  o si sia determinata una
          situazione   oggettiva   di   rilevante   pericolo  per  il
          dipendente   stesso,   o   per  gravissime  ed  eccezionali
          situazioni personali".

          Nota all'articolo unico, comma 6:
            Il  testo  dell'art.  3  del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  340/1982  (per  l'argomento  del decreto v.
          nella nota dell'articolo unico, comma 1), e' il seguente:
            "Art. 3. (Organizzazione interna degli uffici centrali).
            Ferme   restando  le  dotazioni  organiche  previste  dal
          presente  decreto,  all'organizzazione interna degli uffici
          con    riferimento    all'articolazione,    delle    minori
          ripartizioni  di  livello dirigenziale in uffici, servizi e
          divisioni,  si  provvede  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'interno,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.
            L'organizzazione  sara'  determinata  tenendo conto della
          esigenza  di  realizzare  nei  confronti  dei  titolari  di
          funzioni   di   pari   livello   una   sostanziale  parita'
          qualitativa    di    attribuzioni    di    compiti   e   di
          responsabilita',  nonche'  dell'esigenza  di  accorpare  le
          competenze concernenti materie e compiti omogenei.
            Con  l'osservanza  dei criteri di massima di cui al comma
          precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici
          centrali  stabiliscono  l'organizzazione delle ripartizioni
          di livello non dirigenziale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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