Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 48 del 01/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1985 n. 54)
Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfettario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti.
Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfettario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per l'anno 1984 fino al 31 marzo 1985. Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del suddetto regime devono tener conto dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi indetraibile, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto, se computata in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984. 2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente comma 1 e' prorogato il termine per la liquidazione e il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985. 3. Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, come convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma 16, ultimo periodo, alle parole: "31 marzo", sono sostituite le seguenti: "15 aprile". 4. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio 1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data. 5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE Nota al comma 1: - Il testo del decreto-legge n. 853/1984, coordinato con la legge di conversione, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 1985. Nota al comma 3: - Testo dell'art. 2, comma 16, ultimo periodo, del decreto-legge n. 853/1984, come modificato dalla presente legge: "16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno facolta' di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attivita' esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita' di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilita' ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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