Legge Ordinaria n. 48 del 01/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1985 n. 54)
Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfettario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  1. I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione 
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  17  febbraio  1985,  n.   17,   possono
presentare la dichiarazione relativa all'imposta  stessa  per  l'anno
1984 fino al 31 marzo 1985. 
  Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del 
suddetto  regime  devono  tener  conto  dell'imposta  afferente   gli
acquisti di beni  e  servizi  indetraibile,  ai  sensi  del  comma  7
dell'articolo 2 dello stesso  decreto,  se  computata  in  detrazione
nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984. 
  2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente 
comma 1 e' prorogato il termine per la liquidazione e  il  versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985. 
  3. Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, come convertito in 
legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma  16,
ultimo periodo, alle parole: "31 marzo", sono sostituite le seguenti: 
"15 aprile". 
  4. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio 
1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul  valore  aggiunto  per
l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data. 
  5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 1 marzo 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              VISENTINI, Ministro delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          NOTE

          Nota al comma 1:
            -  Il testo del decreto-legge n. 853/1984, coordinato con
          la  legge  di  conversione,  e'  pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 48 del 25 febbraio
          1985.

          Nota al comma 3:
            -  Testo  dell'art.  2,  comma  16,  ultimo  periodo, del
          decreto-legge  n.  853/1984, come modificato dalla presente
          legge:
            "16.  I  contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui
          ai  precedenti commi hanno facolta' di optare per il regime
          ordinario,   indistintamente   per   tutte   le   attivita'
          esercitate   e   con  effetto  per  l'intero  triennio  ivi
          indicato,  nella dichiarazione annuale relativa all'imposta
          sul  valore  aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto
          anche  per  la  determinazione  del  reddito d'impresa e di
          lavoro  autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle
          imposte  dirette  nella dichiarazione annuale relativa alle
          imposte  sul  reddito per l'anno stesso. I contribuenti che
          esercitano   le   attivita'  di  cui  al  comma  8  possono
          esercitare  l'opzione  nella dichiarazione annuale relativa
          alle  imposte  sul reddito. Limitatamente al primo semestre
          1985,  per  i  contribuenti  che optano per la contabilita'
          ordinaria,   il   termine   di   sessanta  giorni  previsto
          dall'articolo   22   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e' elevato a novanta
          giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti
          al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il
          15 aprile dello stesso anno".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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