Legge Ordinaria n. 52 del 27/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1985 n. 56)
Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 2659 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2659. - (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione
di un atto tra vivi deve  presentare  al  conservatore  dei  registri
immobiliari, insieme con la copia del  titolo,  una  nota  in  doppio
originale, nella quale devono essere indicati: 
    1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il  numero
di codice fiscale delle parti, nonche' il regime  patrimoniale  delle
stesse, se coniugate, secondo quanto risulta  da  loro  dichiarazione
resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato  civile;  la
denominazione o la ragione sociale, la sede e  il  numero  di  codice
fiscale delle persone giuridiche, delle societa'  previste  dai  capi
II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle  associazioni  non
riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le  societa'
semplici, anche delle generalita' delle persone che le  rappresentano
secondo l'atto costitutivo; 
    2) il titolo di cui si chiede  la  trascrizione  e  la  data  del
medesimo; 
    3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale  che  ha  ricevuto
l'atto o autenticato le  firme,  o  l'autorita'  giudiziaria  che  ha
pronunziato la sentenza; 
    4) la natura e la situazione dei  beni  a  cui  si  riferisce  il
titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826. 
    Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione  del  diritto  sono
sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare  menzione  nella
nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al  momento
in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata
o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine  iniziale  e'
scaduto". 
 

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