Legge Ordinaria n. 61 del 02/03/1985 (Pubblicata nella G. U del 11 marzo 1985 n. 60)
Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge presso gli istituti talassografici di Messina, Taranto
e  Trieste,  soppressi  con decreto del Presidente della Repubblica 4
luglio  1977,  n.  439,  ed incorporati nel Consiglio nazionale delle
ricerche,  puo' essere, a domanda, trasferito, con effetto dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, dai ruoli del Ministero
dell'agricoltura   e   delle  foreste  ai  corrispondenti  ruoli  del
Consiglio nazionale delle ricerche.
  In  corrispondenza  al  contingente di personale trasferito vengono
ridotti,  con  decorrenza  dalla  data  del trasferimento, i relativi
ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Al  personale di cui al primo comma si applicano le disposizioni di
cui  all'art.  58  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16
ottobre  1979,  n.  509,  e  le  norme  sullo  stato  giuridico ed il
trattamento  economico, di attivita' e di quiescenza, previste per il
personale del Consiglio nazionale delle ricerche.
  Trascorsi  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  personale  di  cui al primo comma che non abbia
presentato domanda di trasferimento e' restituito all'amministrazione
di provenienza.
  Detto  personale  conserva  a  domanda  il trattamento economico in
godimento  se  piu'  favorevole, salvo il riassorbimento in base alla
successiva progressione economica.
 
          NOTE

          Nota al terzo comma dell'art. 1:
            -  Il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 509/1979 e' il seguente:
            "Art.  58  -  Disposizioni  per  il  personale degli enti
          confermati  ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975,
          n. 70. - Gli enti inclusi nella tabella allegata alla legge
          20 marzo 1975, n. 70, in attuazione dell'art. 3 della legge
          stessa  in  sede  di  adozione  o  modifica del regolamento
          organico  ai  sensi  dell'art.  25  della  suddetta  legge,
          prevederanno  norme  per  l'inquadramento del personale nei
          nuovi  ruoli  e qualifiche nonche' per l'attribuzione delle
          classi  di  stipendio,  secondo  i  criteri stabiliti dalle
          disposizioni  transitorie  di cui agli articoli 35, 36, 38,
          39  e  40  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          maggio  1976,  n.  411,  e  in  base ad apposite tabelle di
          equiparazione   con   le  categorie  e  le  qualifiche  dei
          preesistenti  ordinamenti,  conformi a quelle relative agli
          enti  con analogo ordinamento del personale contenute negli
          allegati 6 e 7 al citato decreto.
            L'inquadramento  ha  decorrenza  agli  effetti  economici
          dalla data del decreto di conferma dell'ente.
            Al  personale  operaio  la  classe  di stipendio, ove non
          ricorrano  i  presupposti  per l'applicazione dell'art. 38,
          comma  settimo,  del  citato  decreto  del Presidente della
          Repubblica  26  maggio  1976, n. 411, e' attribuita in base
          all'anzianita'   di  servizio,  secondo  le  norme  di  cui
          all'art. 39 del decreto medesimo.
            Le misure del trattamento di missione e di trasferimento,
          dell'equo    indennizzo   e   dei   compensi   per   lavoro
          straordinario  nonche' i limiti previsti dall'art. 8, comma
          quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e la disposizione
          di  cui  al quarto comma dello stesso art. 8 concernente la
          durata  dell'orario  di  lavoro, trovano applicazione dalla
          data  di  entrata in vigore del decreto di approvazione del
          presente  accordo  e,  comunque,  non oltre il quindicesimo
          giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per
          l'attuazione.
            Ai   dipendenti   non   di   ruolo  assunti  in  base  ai
          preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dalla data del
          decreto  di  conferma  e  fino  al  29  dicembre  1978,  il
          trattamento  economico  previsto  per il personale di ruolo
          con  la  qualifica  corrispondente alla posizione giuridica
          ricoperta   dagli   interessati.   La   progressione  dello
          stipendio  dei  dipendenti nel predetto periodo si articola
          negli   aumenti  biennali  e  nelle  prime  due  classi  di
          stipendio,  oltre  l'iniziale, previste per il personale di
          ruolo,   valutandosi  l'anzianita'  di  servizio,  ai  fini
          dell'attribuzione   delle   classi   stesse,  nella  misura
          dell'80%.   L'anzianita'  eccedente  quella  richiesta  per
          l'attribuzione  della  classe  di  stipendio  a  norma  del
          presente  comma si considera come anzianita' maturata nella
          classe  stessa  ai  fini  del  conseguimento  degli aumenti
          biennali di stipendio.
            In  caso  di  inquadramento in ruolo nello stesso periodo
          trovano applicazione nei confronti dei dipendenti stessi le
          disposizioni  di cui all'art. 27 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
            Qualora  il trattamento economico da attribuirsi ai sensi
          del  presente articolo, comprensivo delle quote di aggiunta
          di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, dovesse
          risultare  alla  data del 29 dicembre 1978 complessivamente
          inferiore  a  quello  in precedenza goduto - escludendo dal
          computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
          anche  se  forfettizzati,  le  indennita'  di trasferta, le
          quote  di  ripartizione  degli onorari professionali e ogni
          altro   emolumento   avente  carattere  di  aleatorieta'  -
          l'eccedenza  e'  computata  come  assegno personale ai fini
          dell'art. 40 del presente accordo.
            Per  gli  enti  il cui personale non e' ordinato in ruoli
          organici  o  che  risultino  comunque  privi di regolamento
          organico  il  trattamento  economico spettante al personale
          con  decorrenza  dalla  data  del decreto di conferma sara'
          stabilito  in base ad apposite tabelle di equiparazione con
          le  modalita'  di  cui  al primo comma avendo riguardo alle
          tabelle contenute nell'allegato 8 al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
            Gli   eventuali  problemi  che  dovessero  insorgere  per
          l'applicazione  delle  norme  di  cui  ai  precedenti commi
          saranno  definiti  da  ciascun  ente sentita la commissione
          prevista dall'art. 2 del presente accordo.
            Al   personale   dipendente   dall'Istituto  italiano  di
          idrobiologia  e  dagli  istituti talassografici di Messina,
          Taranto e Trieste incorporati nel Consiglio nazionale delle
          ricerche,   rispettivamente   mediante   il   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  4  luglio  1977, n. 430 e il
          decreto  del  Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n.
          439,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al presente
          articolo.
            Le  norme relative all'inquadramento del personale di cui
          al   presente   accordo  si  applicano  nei  confronti  del
          personale  statale,  in  servizio  presso  gli  istituti di
          ricerca  e  sperimentazione  agraria  e presso gli istituti
          talassografici  incorporati  nel  Consiglio nazionale delle
          ricerche, per il quale venga disposto il trasferimento alle
          dirette  dipendenze  dei suddetti enti, compatibilmente con
          le disposizioni che disciplinano il trasferimento stesso".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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