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Legge Ordinaria n. 662 del 21/11/1985 (Pubblicata nella G. U del 23 novembre 1985 n. 276)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  24  settembre  1985,  n. 480, recante interventi
urgenti  in  favore  dei  cittadini  colpiti  dalla catastrofe del 19
luglio  1985  in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di
alcuni  centri  abitati,  e'  convertito  in  legge  con  le seguenti
modificazioni:
  Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
  "Art.  4-bis. - 1. Alle imprese distrutte o danneggiate dall'evento
calamitoso  del  19 luglio 1985 non si applicano, per l'anno 1985, le
disposizioni   della  legge  23  marzo  1977,  n.  97,  e  successive
modificazioni;  dell'articolo  2, secondo comma, del decreto-legge 23
dicembre  1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23
febbraio   1978,   n.   38,   e   successive  modificazioni;  nonche'
dell'articolo   5   del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  787,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, tenuti
successivamente  alla  data  del  19  luglio  1985  agli  obblighi di
liquidazione  e  versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo  27  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai
suddetti  obblighi.  I  soggetti medesimi devono comunque comprendere
nella  dichiarazione  annuale  relativa  all'anno  1985  le eventuali
operazioni effettuate dal 19 luglio 1985, in relazione alle quali gli
adempimenti previsti agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del richiamato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
prorogati al 31 dicembre 1985.
  3.  Gli  edifici  ricostruiti  ai  sensi  e  con le provvidenze del
presente  decreto-legge  godranno  degli  stessi benefici fiscali dei
quali  usufruivano  quelli  distrutti a causa della catastrofe del 19
luglio 1985.
  4.  I  termini  per  il  pagamento  dei contributi previdenziali ed
assistenziali   a   carico   delle  imprese  distrutte  o  gravemente
danneggiate  dall'evento del 19 luglio 1985, per i periodi di paga in
scadenza dal 1 luglio 1985 al 31 dicembre 1985, sono prorogati di sei
mesi.
  5. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla
ricostruzione   degli  immobili  ed  al  ripristino  delle  attivita'
economiche  distrutte  dall'evento  del  19 luglio 1985 nel comune di
Tesero  sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e
catastali  e  dalle  tasse  di concessione governativa, nonche' dalle
tasse  ipotecarie  di  cui  alla tariffa annessa all'articolo 6 della
legge  19  aprile  1982,  n.  165, e dai tributi speciali di cui alla
tabella  A  allegata  al  decreto  del presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  648.  E'  fatta  salva  l'imposta  di bollo sulle
cambiali e sui titoli di credito.
  6.   Per  conseguire  le  agevolazioni  tributarie  e  contributive
previste    dal   presente   decreto-legge   deve   essere   prodotta
dichiarazione   rilasciata  in  carta  semplice  dall'amministrazione
comunale, che ne attesti il titolo. Dette agevolazioni non comportano
per i beneficiari ne' il pagamento di interessi ne' altri oneri".
  All'articolo  5,  le  parole:  "nella localita' Stava nel comune di
Tesero"  sono sostituite dalle seguenti: "nella localita' di Stava ed
in via Molini nel comune di Tesero".
  All'articolo 8:
    al  comma  2,  il  primo  periodo  e' sostituito dal seguente: "I
Ministeri  dei  lavori  pubblici  e  dell'agricoltura e delle foreste
provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'attuazione degli
interventi  per  la  realizzazione  delle  opere  necessarie  per  la
salvaguardia   degli   abitati   minacciati  dai  seguenti  movimenti
franosi:";
    al comma 2, dopo il punto 3) e' aggiunto il seguente:
    "3-bis)  frana  in  localita'  Presura  in  comune  di  Impruneta
(Firenze)".
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Per  la realizzazione degli interventi previsti dal precedente
articolo 8, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione,
direzione,  sorveglianza  e  collaudazione dei lavori, e' autorizzata
per gli anni finanziari dal 1985 al 1989 la complessiva spesa di lire
56 miliardi da ripartire, in ragione di lire 40 miliardi, 2 miliardi,
10  miliardi e 4 miliardi, rispettivamente per le finalita' di cui ai
punti  1),  2), 3) e 3-bis) del comma 2 del precedente articolo 8. La
predetta  somma  di  lire  56  miliardi e' iscritta, quanto a lire 51
miliardi,   nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei  lavori
pubblici,  e, quanto a lire 5 miliardi, nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  2.  La  quota relativa a ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 viene
determinata  in  lire  15  miliardi,  di  cui  lire 13.800 milioni da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
e   lire   1.200   milioni  da  iscrivere  in  quello  del  Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste. La quota relativa all'anno 1988 e'
determinata  in  lire  6  miliardi,  da iscrivere quanto a lire 5.300
milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e
quanto  a  lire  700  milioni nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste".
  Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
  "Art.  10-bis.  -  1.  Al  fine  di  provvedere  con  urgenza  alla
ricognizione su tutto il territorio nazionale degli invasi e dighe di
ritenuta,  in  esercizio o in corso di esecuzione, comunque destinati
all'accumulo delle acque, a completamento di quelli gia' classificati
ai  sensi  del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  1  novembre  1959,  n.  1363,  il  Ministero  dei  lavori
pubblici,  d'intesa  con  il  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  e'  autorizzato  ad  effettuare  il  rilevamento,
l'elaborazione  e  la  pubblicazione dei dati mediante affidamento in
concessione  a  ditte  specializzate  con il sistema della trattativa
privata.
  2.  La  relativa  spesa  valutabile  in  4.500 milioni di lire e' a
carico  del  fondo  per  la  protezione civile e sara' accreditata al
Ministero  dei  lavori  pubblici  con  le modalita' di cui al comma 2
dell'articolo 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni.
  nella legge 24 luglio 1984, n. 363".
  All'articolo 11:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.    All'onere   derivante   dall'applicazione   del   presente
decreto-legge si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1985,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno    finanziario   1985,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento  "Difesa  del  suolo"; quanto a lire 15 miliardi per
ciascuno  degli anni 1986 e 1987 e a lire 6 miliardi per l'anno 1988,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 19861988, al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1986,
all'uopo  parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Difesa
del suolo"";
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base di
un  piano  di  riparto da redigersi dal Ministero dei lavori pubblici
d'intesa con il Ministero della agricoltura e delle foreste".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              ZAMBERLETTI,     Ministro     per    il
                                coordinamento della protezione civile

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          AVVERTENZA

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 27 novembre 1985.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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