Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 687 del 26/11/1985 (Pubblicata nella G. U del 2 dicembre 1985 n. 283)
Norme in materia di particolari strutture sanitarie.
Norme in materia di particolari strutture sanitarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'unita' sanitaria locale avente competenza sul territorio ove sono ubicati la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, e' autorizzata ad istituire o a mantenere, nelle sedi di detti organi costituzionali, strutture sanitarie riservate ai componenti e agli ex componenti degli organi medesimi, nonche' a coloro che svolgono la loro attivita' nell'ambito e al servizio delle suddette istituzioni. Ai fini delle prestazioni sanitarie fruibili in forma diretta ed indiretta tramite il Servizio sanitario nazionale, i soggetti indicati nel comma precedente sono equiparati ai cittadini residenti nel territorio dell'unita' sanitaria locale ove sono situate le sedi della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la regione Lazio e ciascuno dei quattro suddetti organi costituzionali saranno regolati gli aspetti finanziari e organizzativi derivanti dall'attuazione di quanto disposto nei commi precedenti. Tali convenzioni terranno conto delle strutture sanitarie funzionanti presso i suddetti organi costituzionali nel rispetto dell'autonomia organizzativa di questi ultimi per quanto attiene al funzionamento ed all'organizzazione delle strutture stesse, nonche' al personale ivi operante. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 novembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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