Legge Ordinaria n. 687 del 26/11/1985 (Pubblicata nella G. U del 2 dicembre 1985 n. 283)
Norme in materia di particolari strutture sanitarie.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'unita' sanitaria locale avente competenza sul territorio ove sono
ubicati  la  Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica,
la  Camera  dei deputati e la Corte costituzionale, e' autorizzata ad
istituire  o  a mantenere, nelle sedi di detti organi costituzionali,
strutture  sanitarie  riservate  ai  componenti  e agli ex componenti
degli  organi  medesimi,  nonche'  a  coloro  che  svolgono  la  loro
attivita' nell'ambito e al servizio delle suddette istituzioni.
  Ai  fini  delle  prestazioni sanitarie fruibili in forma diretta ed
indiretta   tramite  il  Servizio  sanitario  nazionale,  i  soggetti
indicati  nel comma precedente sono equiparati ai cittadini residenti
nel  territorio dell'unita' sanitaria locale ove sono situate le sedi
della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della
Camera dei deputati e della Corte costituzionale.
  Con  apposite  convenzioni  da  stipularsi  tra  la regione Lazio e
ciascuno  dei quattro suddetti organi costituzionali saranno regolati
gli  aspetti  finanziari e organizzativi derivanti dall'attuazione di
quanto disposto nei commi precedenti. Tali convenzioni terranno conto
delle  strutture  sanitarie  funzionanti  presso  i  suddetti  organi
costituzionali  nel  rispetto  dell'autonomia organizzativa di questi
ultimi  per  quanto  attiene  al  funzionamento ed all'organizzazione
delle strutture stesse, nonche' al personale ivi operante.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 novembre 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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