Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 7 del 25/01/1985 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1985 n. 23)
Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398.
Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dello articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398 (a), e' prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma (b), 3 (c), 7 (d) e 29 (e) della predetta legge, fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (f), nonche' di delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sempreche' non si tratti di persone che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di eta'. Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, la liberta' provvisoria puo' essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (g).
NOTE Note all'art. 1: (a) Il testo dell'art. 30 della legge n. 398/1984, e' il seguente: "Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore. Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge". (b) L'art. 2 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art. 271 c.p.p. (decorrenza della custodia cautelare), il cui ultimo comma e' il seguente: "I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato e', per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza". (c) L'art. 3 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art. 272 c.p.p. (durata della custodia cautelare). (d) Il testo dell'art. 7 della legge n. 398/1984 e' il seguente: "I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. L'istanza del giudice istruttore e' comunicata al pubblico ministero e all'imputato". (e) Il testo dell'art. 29 della legge n. 398/1984 e' il seguente: "L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' abrogato". (f) Il testo dell'art. 75, primo e terzo comma, della legge n. 685/1975, sugli stupefacenti (tenuto conto dell'aumento delle pene pecuniarie disposto dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689), e' il seguente: "Art. 75 (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 400 milioni" (primo comma). "La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope" (terzo comma). (g) Il testo del secondo comma dell'art. 277 c.p.p. (facolta' di concedere e revocare la liberta' provvisoria), come risultante a seguito della sostituzione della lettera b) operata dall'art. 2 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "La liberta' provvisoria, tuttavia, non puo' essere concessa a chi e' imputato: a) di un delitto per cui e' prevista la pena dell'ergastolo; b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685; c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia e' commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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