Legge Ordinaria n. 7 del 25/01/1985 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1985 n. 23)
Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di sei mesi previsto dal primo comma dello articolo 30
della  legge  28 luglio 1984, n. 398 (a), e' prorogato, limitatamente
alle  disposizioni degli articoli 2, ultimo comma (b), 3 (c), 7 (d) e
29  (e)  della  predetta  legge,  fino  al  30  novembre 1985 per gli
imputati  di  taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli   416,   416-bis,  422,  575  e  630  del  codice  penale  e
dall'articolo  75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975,
n. 685 (f), nonche' di delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo
o  con  la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sempreche'
non  si  tratti  di  persone  che  hanno  commesso il reato prima del
compimento del diciottesimo anno di eta'.
  Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati
prorogati  per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma,
la liberta' provvisoria puo' essere concessa anche in deroga a quanto
previsto  dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura
penale (g).
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
          (a)  Il  testo  dell'art. 30 della legge n. 398/1984, e' il
          seguente:
            "Per  gli imputati nei cui confronti alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge  sono  gia' stati emessi
          provvedimenti  di  cattura  o di arresto o che, comunque, a
          tale  data  si  trovano  in stato di custodia cautelare, le
          disposizioni  degli  articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29
          si  applicano  sei  mesi  dopo la pubblicazione della legge
          stessa   nella  Gazzetta  Ufficiale  e  fino  a  tale  data
          continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in
          vigore.
            Successivamente,   nei  casi  previsti  dal  primo  comma
          l'applicazione  dei  nuovi  termini  di  custodia cautelare
          opera  a partire dalla fase processuale in corso. La durata
          della  custodia cautelare non puo' comunque superare quella
          massima  prevista  dalle  norme  anteriori  all'entrata  in
          vigore della presente legge".
            (b) L'art. 2 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art.
          271  c.p.p.  (decorrenza  della custodia cautelare), il cui
          ultimo comma e' il seguente:
            "I   termini  di  custodia  cautelare,  ai  soli  effetti
          dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in
          cui l'imputato e', per altro reato, detenuto per esecuzione
          di pena o internato per misura di sicurezza".
            (c) L'art. 3 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art.
          272 c.p.p. (durata della custodia cautelare).
            (d)  Il  testo  dell'art. 7 della legge n. 398/1984 e' il
          seguente:
            "I  termini  previsti  dall'articolo  272  del  codice di
          procedura  penale,  come  modificati  dalla presente legge,
          possono  essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase
          istruttoria,    dal    tribunale    competente   ai   sensi
          dell'articolo  263-ter  del  codice di procedura penale, su
          istanza  motivata  del giudice istruttore, limitatamente ai
          delitti  previsti  dagli  articoli 416-bis e 630 del codice
          penale  e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
          685,  nonche'  per  i  delitti  commessi  per  finalita' di
          terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
            L'istanza   del   giudice  istruttore  e'  comunicata  al
          pubblico ministero e all'imputato".
            (e)  Il  testo dell'art. 29 della legge n. 398/1984 e' il
          seguente:
            "L'articolo  10  del  decreto-legge  15 dicembre 1979, n.
          625,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6
          febbraio 1980, n. 15, e' abrogato".
            (f)  Il  testo  dell'art.  75, primo e terzo comma, della
          legge   n.   685/1975,  sugli  stupefacenti  (tenuto  conto
          dell'aumento  delle  pene pecuniarie disposto dall'art. 113
          della legge 24 novembre 1981, n. 689), e' il seguente:
            "Art.  75  (Associazione  per delinquere). - Quando tre o
          piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
          delitti  tra  quelli  previsti  dagli articoli 71, 72 e 73,
          coloro   che   promuovono,   costituiscono,  organizzano  o
          finanziano  la associazione sono puniti, per cio' solo, con
          la  reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa
          da lire 100 milioni a lire 400 milioni" (primo comma).
            "La  pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
          all'uso  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope"  (terzo
          comma).
            (g)  Il  testo  del  secondo  comma  dell'art. 277 c.p.p.
          (facolta' di concedere e revocare la liberta' provvisoria),
          come  risultante a seguito della sostituzione della lettera
          b)  operata  dall'art.  2 della legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "La  liberta'  provvisoria,  tuttavia,  non  puo'  essere
          concessa a chi e' imputato:
              a)   di   un  delitto  per  cui  e'  prevista  la  pena
          dell'ergastolo;
              b)  di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis,
          primo  e  secondo  comma,  416-bis,  422,  575, 630, primo,
          secondo  e  terzo  comma, del codice penale e dall'articolo
          75,  primo  e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n.
          685;
              c)  di  uno  dei  delitti  previsti dagli articoli 628,
          terzo  comma,  e  629,  secondo  comma,  del codice penale,
          sempre  che,  quando la violenza o minaccia e' commessa con
          armi,  si  tratti  di  armi  che rientrino nella previsione
          dell'articolo  1,  primo  comma, e dell'articolo 2, primo e
          secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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