Legge Ordinaria n. 710 del 28/11/1985 (Pubblicata nella G. U del 11 dicembre 1985 n. 291)
Interventi in favore della produzione industriale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contributi  di  cui  agli  articoli  5,  6  e  8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono essere
concessi fino all'esaurimento degli attuali stanziamenti.
  Per  i progetti di ammodernamento di cui agli articoli 5, 6 e 8 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le
disposizioni  di  cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio
1979,  n.  23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
marzo  1979,  n.  91,  e quelle per i progetti di investimento di cui
all'articolo  3  del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito
in  legge,  con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, in
materia di vincoli occupazionali, sono abrogate.
  La  norma di cui al precedente comma si applica alle domande per le
quali  non  e'  stato  emesso  il decreto di concessione alla data di
entrata in vigore della presente legge.
  Sono  abrogati gli articoli 9 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n.
1258.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, primo comma:
            Il D.P.R. n. 902/1976, concerne la disciplina del credito
          agevolato  al  settore industriale. Il testo degli articoli
          5,  6 e 8, inseriti sotto il titolo II (Disposizioni per il
          centro-nord), e' il seguente:
            "Art.  5.  (Agevolazioni  nelle  aree  insufficientemente
          sviluppate   dell'Italia  centrale).  -  Alle  imprese  con
          capitale  investito  non superiore a 7 miliardi di lire che
          realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di
          ammodernamenti  per un investimento globale non superiore a
          5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate
          delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal
          CIPE  in  base  all'art.  7  del presente decreto, il tasso
          d'interesse  per  la  concessione  del credito agevolato e'
          fissato  nella  misura  del  40  per  cento  del  tasso  di
          riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese;
            la  misura  del finanziamento agevolato e' pari al 60 per
          cento    dell'investimento    globale    comprendente   gli
          investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento
          di  detti  investimenti,  le  scorte  di  materie  prime  e
          semilavorate  adeguate  alle  caratteristiche  del ciclo di
          lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
            La  durata massima del finanziamento agevolato e' fissata
          in  dieci  anni,  comprensivi  dei periodi di utilizzo e di
          preammortamento non superiori a tre anni".
            "Art.  6.  (Agevolazioni  per  le aree insufficientemente
          sviluppate  dell'Italia settentrionale). - Alle imprese con
          capitale  investito  non superiore a 4 miliardi di lire che
          realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di
          ammodernamenti  per un investimento globale non superiore a
          3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate
          del  centro-nord  non  comprese  nel  precedente  articolo,
          indicate  dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto,
          il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai
          sensi  del presente decreto, e' fissato nella misura del 60
          per  cento  del  tasso  di  riferimento comprensivo di ogni
          onere  accessorio  e  spesa;  la  misura  del finanziamento
          agevolato  e' pari al 60 per cento del tasso di riferimento
          comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del
          finanziamento   agevolato   e'   pari   al   60  per  cento
          dell'investimento  globale,  comprendente  gli investimenti
          fissi  e,  nella  misura  massima del 40 per cento di detti
          investimenti,  le  scorte  di  materie prime e semilavorate
          adeguate  alle  caratteristiche  del ciclo di lavorazione e
          delle attivita' dell'impresa.
            La durata del finanziamento agevolato e' fissata in dieci
          anni   comprensivi   dei   periodi   di   utilizzo   e   di
          preammortamento non superiore a tre anni".
            "Art. 8. (Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia
          centrosettentrionale).   -   Alle   imprese   con  capitale
          investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino
          progetti  di  ammodernamento  che  comportino  investimenti
          globali  non  superiori a 2 miliardi di lire nelle restanti
          aree  del  centro-nord che non risultino insufficientemente
          sviluppate,  il  tasso di interesse e' fissato nella misura
          del  60  per  cento del tasso di riferimento comprensivo di
          ogni onere accessorio e spesa.
            La  misura  del finanziamento agevolato e' pari al 50 per
          cento    dell'investimento    globale    comprendente   gli
          investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento
          di  detti  investimenti,  le  scorte  di  materie  prime  e
          semilavorate  adeguate  alle  caratteristiche  del ciclo di
          lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
            La  durata massima del finanziamento agevolato e' fissata
          in  dieci  anni,  comprensivi  dei periodi di utilizzo e di
          preammortamento non superiori a tre anni".
            Va  tenuto  presente  che  l'art.  3,  secondo comma, del
          decreto-legge  31  luglio  1981,  n.  414,  convertito, con
          modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, dispone:
          "Sono   raddoppiati   i  limiti  dimensionali  relativi  al
          capitale  investito ed all'investimento globale di cui agli
          articoli  5,  6  e  8  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 novembre 1976, n. 902".

          Note all'art. 1, secondo comma:
            - Il testo degli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 902/1976
          e' riportato nella nota precedente.
            -    L'art.    3-bis   del   decreto-legge   n.   23/1979
          (Modificazioni  ed  integrazioni alla vigente disciplina in
          materia  di  agevolazioni al settore industriale), abrogato
          dalla   presente   legge,   concerneva  la  definizione  di
          "ammodernamento"  ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del
          D.P.R. n. 902/1976.
            - Il testo dell'art. 3, limitatamente al primo comma, del
          decreto-legge  n.  156/1976  (Provvidenze  urgenti a favore
          dell'industria e dell'artigianato), e' riportato nella nota
          all'art. 2, primo comma.

          Note all'art. 1, quarto comma:
            -  L'art. 9 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il
          coordinamento     della     politica     industriale,    la
          ristrutturazione,   la  riconversione  e  lo  sviluppo  del
          settore),   abrogato   dalla   presente  legge,  concerneva
          l'obbligo   per   le   imprese,  che  intendevano  ottenere
          l'erogazione  di  contributi  finanziari,  di presentare al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          una  certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro
          attestante  il  numero  dei  lavoratori e delle lavoratrici
          dipendenti.
            -  L'art.  2  del  D.P.R.  n. 1258/1977 (Attuazione della
          delega   di   cui  all'art.  4  della  legge  n.  675/1977,
          concernente  il  controllo dell'attuazione dei programmi di
          investimento  agevolati con le disponibilita' del Fondo per
          la   ristrutturazione   e  la  riconversione  industriale),
          abrogato  dalla  presente  legge, riguardava la sospensione
          delle  agevolazioni  per  mancato rispetto della condizione
          relativa alla redditivita'.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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