Legge Ordinaria n. 726 del 05/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 14 dicembre 1985 n. 294)
Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  italiano  facente parte della missione inviata nelle
acque  del  Canale  di  Suez  e  del  Mar Rosso, a seguito di accordi
internazionali,  ai  fini  di una necessaria bonifica per la pacifica
navigazione  nelle  acque sopracitate, sono estesi, indipendentemente
dalla durata dell'intervento:
    il  trattamento  economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.
642;  a  tal  fine  l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della
legge stessa e' fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero;
    il  trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n.
301.
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            - La legge 8 luglio 1961, n. 642, concerne il trattamento
          economico  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  destinato  isolatamente all'estero presso
          Delegazioni  o  Rappresentanze militari ovvero presso enti,
          comandi od organismi internazionali.
            Di  questa  legge si trascrivono l'art. 1, primo comma, e
          l'art.   3   (specificamente  richiamato  dalla  legge  qui
          pubblicata):
            "Art.  1.  -  Il  personale militare dell'Esercito, della
          Marina  e  dell'Aeronautica  destinato  isolatamente presso
          Delegazioni  o  Rappresentanze  militari all'estero, per un
          periodo superiore a sei mesi, percepisce:
              a)  lo  stipendio  o  la  paga  e  gli  altri assegni a
          carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
              b)  un  assegno  di lungo servizio all'estero in misura
          mensile  ragguagliata  a  30  diarie  intere come stabilito
          dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
              c)  le  indennita'  che possono spettare ai sensi delle
          disposizioni contenute negli articoli che seguono".
            "Art.  3.  -  Al  personale di cui all'art. 1 puo' essere
          attribuita,  qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
          non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
          condizioni   di   servizio,   una  indennita'  speciale  da
          stabilirsi   nella  stessa  valuta  dell'assegno  di  lungo
          servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
          della legge 26 marzo 1958, n. 361".
            Le  modalita'  previste dall'art. 27 della legge 26 marzo
          1958, n. 361 (legge peraltro interamente abrogata dall'art.
          18,  secondo  comma,  della legge 27 dicembre 1973, n. 838)
          sono le seguenti:
            "decreto  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con
          quelli  per  gli  affari esteri e per il tesoro, sentita la
          Commissione  di  cui  all'articolo 24 della legge 4 gennaio
          1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della
          difesa, come previsto dall'art. 32 della presente legge "".
            -  La  legge  18  maggio  1982,  n. 301, contiene norme a
          tutela   del  personale  militare  in  servizio  per  conto
          dell'ONU in zone di intervento.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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