Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 752 del 16/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 21 dicembre 1985 n. 300)
Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge, 22 luglio 1975, n. 382, nonche' del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. E' fatta, altresi', salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.
NOTE Nota all'art. 1, primo comma: L'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Nonne sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione) ha delegato il Governo ad emanare decreti delegati per il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative. In attuazione di questa delega e' stato emanato il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di cui l'art. 66 individua le funzioni amministrative rientranti nella materia "agricoltura e foreste" mentre l'art. 69 concerne il trasferimento delle funzioni relative ai territori montani ed alle foreste. Nota all'art. 1, terzo comma: La legge 30 aprile 1962, n. 283, ha sostituito la disciplina contenuta negli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Il relativo regolamento di esecuzione e' stato approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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