Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 768 del 24/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 28 dicembre 1985 n. 304)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1986, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1986, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge. 2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allo articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in L. 156.111.019.082.000. 3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.
NOTE Nota all'art. 1, secondo comma: La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio". Il testo dell'art. 11 di detta legge e' il seguente: "Art. 11 (Legge finanziaria). - Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, il Ministro del tesoro, di concerto con Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio previsione dello Stato, un disegno di "legge finanziaria" con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale. La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilita' per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale. La legge finanziaria provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 4". Note all'art. 1, terzo comma: Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, concerne "Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia". Il testo dell'art. 2 di tale decreto legislativo e' il seguente: "Ogni qualvolta dalla situazione mensile della Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno sbilancio a debito del Tesoro pari al quindici per cento del complessivo importo degli originari stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi stati di variazione, la Banca d'Italia e' tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso. Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza che lo sbilancio a debito sia sceso al disotto del quindici per cento indicato al precedente comma, la Banca d'Italia non dara' corso a ulteriori prelevamenti sul detto conto fino a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del detto quindici per cento". Con la legge 13 dicembre 1964, n. 1333 (articolo unico) e' stato cosi' disposto: "A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, e' ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni".
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