Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 777 del 24/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1985 n. 305)
Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 1986. Non si applica la disposizione di cui al n. 3) dell'articolo 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al 31 dicembre 1986. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei testi unici, sono fornite le relative norme di attuazione e transitorie con particolare riguardo alle fattispecie per le quali in precedenza siano state emesse istruzioni non piu' in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE Note all'articolo unico, comma 1: - Il testo del primo comma dell'art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, e' il seguente: "Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' prorogato al 31 dicembre 1985". - Il testo del terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) (il termine contenuto nella disposizione e' stato differito, con successive proroghe, al 31 dicembre 1985), e' il seguente: "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge". - Il testo del primo comma, n. 3), dell'art. 16 (concernente le attribuzioni consultive del Consiglio di Stato) del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e' il seguente: "Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto: 1) e 2) (Omissis); 3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge". Nota all'articolo unico, comma 2: Il testo del quinto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' il seguente: - In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, e' autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unita' di cui non piu' di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilita' aziendale e di pubbliche relazioni, saranno, incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennita'".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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