Legge Ordinaria n. 779 del 24/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1985 n. 305)
Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
    

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso
il  personale  con  qualifiche  dirigenziali,  competono  i  seguenti
stipendi annui lordi iniziali:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire
prima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.110.000
seconda categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.014.200
terza categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.384.100
quarta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.671.800
quinta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.288.300
sesta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.617.100
settima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.439.100
ottava categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.466.600
nona categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.439.400

  2. A decorrere dal 1 gennaio 1985 al personale di cui al precedente
comma competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire
prima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.740.000
seconda categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.782.800
terza categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.209.400
quarta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.541.200
quinta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.252.200
sesta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.631.400
settima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.579.400
ottava categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.764.400
nona categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.039.600

  3.  La  progressione  economica degli stipendi annui lordi iniziali
indicati  ai  commi precedenti si sviluppa in otto classi biennali di
stipendio in cifra fissa ed in successivi aumenti periodici biennali,
in   numero   illimitato,  sempre  di  importo  fisso,  nelle  misure
sottoindicate:

=====================================================================
                |                          | Importo degli aumenti
    Categorie   | Importo delle classi di  | periodici dopo l'ottava
                |        stipendio         |        classe
=====================================================================
        1       |          316.800         |        162.360
---------------------------------------------------------------------
        2       |          386.496         |        198.079
---------------------------------------------------------------------
        3       |          415.008         |        212.691
---------------------------------------------------------------------
        4       |          437.184         |        224.056
---------------------------------------------------------------------
        5       |          484.704         |        248.410
---------------------------------------------------------------------
        6       |          510.048         |        261.399
---------------------------------------------------------------------
        7       |          573.408         |        293.871
---------------------------------------------------------------------
        8       |          652.608         |        334.461
---------------------------------------------------------------------
        9       |          804.672         |        412.394

  4. Sulla base di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3 dal 1
gennaio  1984  la  tabella  2  degli  stipendi allegata alla legge 10
luglio  1984,  n.  292,  e'  sostituita dalla tabella 1 allegata alla
presente  legge  e  dal  1  gennaio  1985,  quest'ultima  tabella  e'
sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.
  5.  Al  fine  dell'applicazione  delle  leggi vigenti che prevedono
l'attribuzione  di  aumenti  periodici  di  stipendio  per situazioni
particolari  le  misure  iniziali e le successive classi di stipendio
previste  dalle  tabelle  1  e  2  allegate alla presente legge, sono
suscettibili  di  aumenti  periodici convenzionali pari per importo a
quelli  calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di
stipendio  di  cui alla tabella 2 allegata alla legge 10 luglio 1984,
n. 292.
  6.   In  occasione  delle  trasformazioni  tabellari  previste  dal
presente  articolo  a  decorrere  dal  1 gennaio 1984 e dal 1 gennaio
1985,  l'attribuzione  delle  relative posizioni stipendiali va fatta
con  riferimento  alla  classe  di stipendio o all'aumento periodico,
anche   convenzionale,  in  godimento  alle  suddette  date,  con  la
conservazione  dell'anzianita'  maturata  nella classe o nell'aumento
periodico stessi, ai fini dei successivi aumenti.
  7.  Resta ferma l'eventuale differenza stipendiale di cui al decimo
comma  dell'articolo  7  della legge 10 luglio 1934, n. 292, la quale
viene  riassorbita  in  occasione  dell'attribuzione della successiva
classe o del successivo aumento periodico di stipendio.
  8.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente   articolo   hanno  effetto  sui  compensi  per  prestazioni
straordinarie,  sulla  tredicesima  mensilita',  sul  trattamento  di
quiescenza,  sull'indennita'  di buonuscita e di licenziamento, sulle
ritenute   previdenziali  ed  assistenziali  e  relativi  contributi,
comprese  la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed
i  contributi  di  riscatto,  nonche'  sulla determinazione dell'equo
indennizzo  di  cui  all'articolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3 e successive modificazioni, fatta
salva  la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base
dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della
legge  1  luglio  1982,  n.  426,  limitatamente a coloro che abbiano
presentato  la  domanda  per  concessione  del  beneficio  entro il 1
settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

    
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 4:
            La  legge  10 luglio 1984, n. 292, recante nuove norme in
          materia  di  assetto  giuridico  ed economico del personale
          dell'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato, e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1984, n. 193.

          Nota all'art. 1, comma 5:
            Vedi nota precedente.

          Nota all'art. 1, comma 7:
            Il  decimo  comma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1984,
          n. 292, e' il seguente:
            "Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi di
          stipendio  o  tra  l'ultima  classe  ed  il  primo  aumento
          periodico o tra due aumenti periodici successivi all'ultima
          classe,  ferma  restando  la  corresponsione di detto nuovo
          stipendio,  il  personale  si  considera  inquadrato  nella
          classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente
          inferiore  allo stipendio medesimo. La differenza fra i due
          stipendi,  quello corrisposto e quello di inquadramento, va
          considerata, previa temporizzazione ai fini della ulteriore
          progressione economica. La temporizzazione della differenza
          fra  i  suddetti  stipendi  espressa  in  mesi  e'  pari  a
          ventiquattro   volte   la   differenza  stessa  divisa  per
          l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di
          maturazione".

          Note all'art. 1, comma 8:
            - Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          dello  Stato. Si trascrive il comma ottavo dell'art. 68 del
          testo unico, riguardante l'equo indennizzo:
            "Per  l'infermita'  riconosciuta  dipendente  da causa di
          servizio,  sono  altresi', a carico dell'amministrazione le
          spese  di  cura,  comprese  quelle per ricoveri in istituti
          sanitari  e  per protesi, nonche' un equo indennizzo per la
          perdita   della   integrita'  fisica  eventualmente  subita
          dall'impiegato".
            -  L'art.  4 della legge 1 luglio 1982, n. 426 (Norme sul
          trattamento    giuridico   ed   economico   del   personale
          dell'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello Stato), e' il
          seguente:
            "Con  effetto  dal 1 gennaio 1981, il servizio di ruolo e
          non  di  ruolo  prestato  presso  l'Azienda  autonoma delle
          ferrovie  dello  Stato e presso altre amministrazioni dello
          Stato, fino al 31 dicembre 1980, e' valutato in ragione dei
          seguenti  importi  annui  per ogni mese, o frazione di mese
          superiore a quindici giorni:

seconda e terza categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.905
quarta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.971
quinta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.039
sesta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.130
settima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5255

  Il  beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento
distinto   della   retribuzione   ed  ha  effetto  sulla  tredicesima
mensilita',  sul  trattamento  di  quiescenza,  sulle  indennita'  di
buonuscita   e   di  licenziamento,  sulla  determinazione  dell'equo
indennizzo  di  cui  all'art.  48  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  3  maggio  1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle
ritenute   previdenziali  ed  assistenziali  e  relativi  contributi,
compresi  la  ritenuta  in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i
contributi di riscatto.
  L'attribuzione  degli  importi,  di cui al primo comma del presente
articolo,  viene  effettuata  d'ufficio  per  il  personale  nei  cui
confronti  e'  stato  applicato l'articolo 15, primo e secondo comma,
della  legge  6  febbraio  1979, n. 42, e successive modificazioni ed
integrazioni.  Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1 ottobre
1978,  l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non
di  ruolo  resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli
non  di  ruolo  resi  presso  l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato  e'  subordinata alla presentazione entro il termine perentorio
di  centoventi  giorni,  decorrenti  dalla  data di entrata in vigore
della   presente   legge,  della  domanda  corredata  della  relativa
documentazione  ove  quest'ultima  non  sia  gia' acquisita agli atti
dell'Azienda.
  Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  si applica anche al
personale  in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal
servizio con decorrenza 1 gennaio 1981.
  Agli   effetti  dell'applicazione  del  primo  comma  del  presente
articolo  e'  valutabile  anche il servizio prestato dal personale di
cui  alla  legge  22  dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex
Governo   militare   alleato   anteriormente   al  26  ottobre  1954.
L'attribuzione  e'  subordinata  alla presentazione, entro il termine
perentorio  di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, della domanda corredata della relativa
documentazione  ove  quest'ultima,  non  sia gia' acquisita agli atti
dell'Azienda".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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