Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 99 del 07/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1985 n. 76)
Interventi in materia di opere pubbliche.
Interventi in materia di opere pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interventi in materia di opere idrauliche E' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 miliardi cosi' ripartita: a) lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984, lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1986, per interventi in materia di opere idrauliche; b) lire 250 miliardi, di cui lire 75 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 175 miliardi nell'anno finanziario 1986, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza; c) lire 50 miliardi, di cui lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1986, per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 1982, n. 53, e di cui alla legge 3 febbraio 1981, n. 14, nonche' per sopperire ad oneri derivanti dalla revisione dei prezzi. Lo stanziamento di cui al punto a) del primo comma del presente articolo e' utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attivazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili, ai fini della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, nonche' per sopperire agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto. Una quota non inferiore al 10 per cento del predetto stanziamento e' utilizzata per la formazione dei piani di bacino a carattere interregionale, nonche' per il potenziamento del servizio idrografico e mareografico. I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di apposita relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
NOTE Nota all'art. 1, lettera c): - Il testo dell'art. 1, lettera c), del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, e' il seguente: "In attesa dell'emanazione delle nuove norma sulla difesa del suolo e' autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, cosi' ripartita: (Omissis). "c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base dei progetti pronti, nel Settore delle sistemazioni idrauliche connessa con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione della acqua ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate;". - Il testo dell'articolo unico della legge 3 febbraio 1981, n. 14 (Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano), e' 11 seguente: "Per il completamento del programma di opere di riforma fondiaria concernenti l'assetto idraulico e la viabilita' del bacino del Mezzano (Ferrara), attuato a norma della legge 9 luglio 1957, n. 600, e' autorizzata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, la erogazione di un contributo statale a favore della regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di lire 13 miliardi, ripartito negli anni dal 1980 al 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in lire 3 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per la "Difesa del suolo". Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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