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Legge Ordinaria n. 6 del 08/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 23 gennaio 1986 n. 18)
Proroga del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico

  1.  La  scadenza  del  periodo di corresponsione del trattamento di
integrazione   salariale  ai  lavoratori  della  Compagnia  del  ramo
industriale  e  della Compagnia carenanti del porto di Genova, di cui
all'articolo  6,  primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 469, e'
differita di un anno.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire  4.500  milioni,  si provvede, quanto a lire 2.000
milioni,  mediante  utilizzazione delle disponibilita' del contributo
di  cui  all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1984,
n. 469, e, quanto a lire 2.500 milioni, a carico delle disponibilita'
finanziarie  della  gestione  di  cui  all'articolo 26 della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 gennaio 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              DE MICHELIS,   Ministro  del  lavoro  e
                                della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          Nota al comma 1:
            Il  testo dell'art. 6, primo comma, della legge 13 agosto
          1984,  n.  469, recante modifiche al decreto-legge 6 aprile
          1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23
          maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26,
          concernenti  misure  per  fronteggiare  la  situazione  dei
          porti, e' il seguente:
            "Ai  lavoratori  della  compagnia  del ramo industriale e
          della   compagnia   carenanti   del   porto  di  Genova  e'
          corrisposto,   limitatamente   al   periodo   di   un  anno
          dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento
          massimo  straordinario  di  integrazione salariale previsto
          dalle vigenti disposizioni".

          Note al comma 2:
            -  Il  testo  dell'art.  6,  ultimo comma, della legge 13
          agosto 1984, n. 469 (per l'argomento della legge v. la nota
          al comma 1), e' il seguente:
            "Per  l'attuazione  del presente articolo e' disposto dal
          Ministro  del tesoro a favore dell'istituto nazionale della
          previdenza  sociale,  a  rimborso  delle somme dallo stesso
          erogate,  un  contributo nella misura massima di lire 7.000
          milioni per l'anno 1984".
            -  Il testo dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n.
          845  (Legge-quadro in materia di formazione professionale),
          e' il seguente:
            "Art.   26   (Finanziamento   integrativo   dei  progetti
          speciali).  -  Un  terzo  delle  maggiori entrate derivanti
          dall'aumento   contributivo   di   cui   al   quarto  comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della  previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,  per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  del
          bilancio  statale  e  contemporanea  iscrizione ad apposito
          capitolo  di  spesa dello stato di previsione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il  finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo
          36  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n.  616,  eseguiti  dalle  regioni,  per  ipotesi di
          rilevante  squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta di
          lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo 1978, n. 218.
            La  dotazione  di  cui al comma precedente e' gestita con
          amministrazione    autonoma   fuori   bilancio   ai   sensi
          dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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