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Legge Ordinaria n. 118 del 16/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 marzo 1987 n. 73)
Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  La  Scuola  archeologica italiana in Atene, istituita con regio
decreto 9 maggio 1909, n. 373, e' dotata di personalita' giuridica di
diritto pubblico.
  2.  La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale
di  studio in Atene; e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della
pubblica   istruzione   e  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali,  ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in
Atene,  ai  sensi  dell'articolo  37,  ultimo  comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  R.D.  n.  373/1909  istituisce una scuola italiana di
          archeologia in Atene.

          Nota all'art. 1, comma 2:
            L'ultimo   comma  dell'art.  37  del  D.P.R.  n.  18/1967
          (Ordinamento   dell'Amministrazione  degli  affari  esteri)
          prevede  che:  "La  Missione  diplomatica esercita altresi'
          azione  di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza
          o  di  direzione  dell'attivita' di uffici ed enti pubblici
          italiani,   operanti   nel   territorio   dello   Stato  di
          accreditamento".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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