Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 65 del 06/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 7 marzo 1987 n. 55)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2,  concernente  misure
urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di  impianti  sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base  e
per l'utilizzazione  dei  finanziamenti  aggiuntivi  a  favore  delle
attivita' di interesse-turistico,  e'  convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 1. - 1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e
modalita'  di  finanziamento  per  la  realizzazione   di   programmi
straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva,  finalizzati
alla   costruzione,    all'ampliamento,    al    riattamento,    alla
ristrutturazione,   al   completamento,   al   miglioramento,    alla
sistemazione delle aree di parcheggio e  servizio  e  all'adeguamento
alle norme  di  sicurezza  di  impianti  sportivi,  ivi  comprese  le
attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati: 
    a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli  incontri  del
campionato mondiale di calcio del 1990; 
    b)  a  soddisfare  le  esigenze  dei  campionati  delle   diverse
discipline sportive, con strutture polifunzionali; 
    c) a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva  mediante  la
realizzazione di strutture polifunzionali. 
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma  1,  lettere
b) e c), si applica la riserva di  cui  all'articolo  107  del  testo
unico delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera  a),  sono  realizzati
secondo un programma predisposto, su indicazione  tecnica  del  CONI,
dal Ministro del turismo e dello spettacolo  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  Esso e' presentato al Parlamento per l'espressione  del  parere  da
parte delle competenti commissioni entro 15 giorni  dall'assegnazione
ed e' quindi adottato con decreto del Ministro del  turismo  e  dello
spettacolo. 
  4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere b) e c),  ad  opera
degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  sono
realizzati secondo programmi approvati entro il  31  maggio  di  ogni
anno con decreto del Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo.  I
programmi sono formulati sulla  base  dei  criteri  e  parametri  che
tengano conto delle necessita' di  riequilibrio  territoriale,  anche
con riferimento  alle  diverse  discipline  sportive.  A  tale  fine,
criteri e parametri sono definiti dal Ministro del  turismo  e  dello
spettacolo,  sentito  il  parere  tecnico  del  CONI,  trasmessi   al
Parlamento per l'espressione del parere da  parte  delle  commissioni
permanenti e quindi adottati con decreto del  Ministro  medesimo.  Le
domande devono indicare le opere da realizzare, la  localizzazione  e
la tipologia degli interventi, i  tempi  di  attuazione  e  la  spesa
prevista e  devono  essere  corredate  da  una  mappa  relativa  alle
strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. 
  5. I  programmi  sono  elaborati  da  un  comitato  presieduto  dal
Ministro del turismo e dello spettacolo  e  composto  dal  ragioniere
generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa  depositi  e
prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'istituto  per
il credito sportivo o da loro  delegati,  sentite  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano nonche'  l'ANCI  e  l'UPI,  che
devono esprimere il  parere  entro  30  giorni  dalla  ricezione.  Il
Ministro del turismo e dello spettacolo presenta entro il  31  maggio
di ogni anno al Parlamento, per l'esame delle commissioni competenti,
una relazione sullo stato di  attuazione  del  programma  predisposto
negli esercizi precedenti. 
  6. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30  miliardi  e  30
miliardi, rispettivamente negli  anni  1987,  1988  e  1989,  per  la
concessione di contributi in conto  capitale  ai  comuni  in  cui  si
realizzano interventi di cui al comma 1, lettera a),  con  il  limite
massimo di lire 10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento
delle   infrastrutture    connesse    e    strettamente    funzionali
all'intervento programmato. I contributi sono  concessi  con  decreto
del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro
dei lavori pubblici". 
  All'articolo 2: 
  il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  "1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a  concedere  mutui
ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti: 
    a) ai  comuni  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi; 
    b) ai comuni e loro  consorzi,  alle  comunita'  montane  e  alle
province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere
b) e c). 
  1-bis. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire  90
miliardi   e   di   ulteriori   lire   45   miliardi   a   decorrere,
rispettivamente, dal 1988 e dal 1989. 
  1-ter.  L'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'  autorizzato   a
concedere mutui  decennali,  assistiti  dal  contributo  statale,  ai
soggetti  di  cui  alla  legge  18  febbraio  1983,  n.  50,  per  la
realizzazione  di  impianti   destinati   alle   finalita'   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e  c).  Per  la  concessione  del
contributo statale si applicano le norme  di  cui  ai  commi  4  e  5
dell'articolo 1. Detto contributo e' fissato nella misura annua del 4
per  cento  rapportata  all'onere  di  ammortamento  per  capitale  e
interessi da corrispondere  direttamente  all'istituto  mutuante.  E'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli  anni  dal
1987 al 1996 per la concessione del predetto contributo, da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del  Ministero  del  turismo  e
dello  spettacolo.  La  costruzione  e  la  gestione  degli  impianti
sportivi possono essere affidati in concessione dal comune a societa'
sportive o ad associazioni sportive indicate  nell'articolo  3  della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295,  sostituito  dall'articolo  2  della
legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene realizzata su terreno
di proprieta'  del  comune,  questo  e'  autorizzato  ad  intervenire
nell'atto di  stipula  del  mutuo  quale  terzo  datore  dell'ipoteca
sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a  costituire  a
favore del mutuatario diritto di superficie  sul  quale  quest'ultimo
potra' iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo". 
  al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b)"
sono sostituite dalle seguenti: "di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c)"; e sono aggiunte, infine, le parole: 
  "con le stesse modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1"; 
  dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. I mutui gia' contratti dai comuni nel corso del 1986  con
l'Istituto  per  il  credito  sportivo,  per  le  finalita'  indicate
all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono assistiti, con le modalita'
previste dal presente articolo e comunque nel rispetto del limite  di
intervento previsto dal comma 1, lettera a), da un contributo statale
pari all'intera rata di ammortamento". 
  i commi 3, 4 e 5 sono soppressi. 
  Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 2-bis. - 1. La realizzazione degli impianti sportivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a),  puo'  essere  effettuata  anche
tramite   gare   esplorative   volte   ad   identificare    l'offerta
economicamente  e  tecnicamente  piu'  vantaggiosa  in  base  ad  una
pluralita' di elementi  prefissati  dall'amministrazione,  secondo  i
criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della  legge
8 agosto 1977, n. 584. 
  2. Per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c),  nonche'  delle  opere  infrastrutturali  strettamente
connesse e funzionali alla ristrutturazione degli impianti  esistenti
per l'adeguamento alle finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1  della
legge 3 gennaio 1978, n. 1. 
  3. Il parere del Comitato olimpico nazionale italiano ai sensi  del
regio-decreto 2 febbraio 1939,  n.  302,  convertito  dalla  legge  2
giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2  aprile  1968,  n.
526, e' espresso dal Comitato provinciale del CONI  quando  la  spesa
non sia superiore a lire due miliardi e  dalla  commissione  impianti
sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire due miliardi. 
  4. Il mutuo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' concesso
con le medesime modalita' anche ai comuni che alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbiano gia' affidato o abbiano in  corso
di affidamento la costruzione e la  gestione  dell'impianto  inserito
nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 1. 
  5. Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma, la  Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere direttamente  al  CONI
il relativo mutuo per l'importo ammesso al contributo statale di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a). 
  Art. 2-ter. - 1. Agli  impianti  di  cui  al  presente  decreto  si
applicano le disposizioni in materia di barriere  architettoniche  di
cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3. - 1. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente
decreto, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1987, a lire 125 miliardi
per l'anno 1988 e a lire 170 miliardi per l'anno  1989,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1987,  all'uopo
utilizzando: quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni  1987,
1988 e 1989 l'accantonamento "Contributi  per  la  costruzione  e  il
riattamento di impianti sportivi e strutture di base"; quanto a  lire
10  miliardi  per  il  1987,  l'accantonamento  "Contributi  per   la
costruzione di alberghi ed ostelli per la  gioventu'";  e,  quanto  a
lire  105  miliardi  per  il  1988  e  150  miliardi  per  il   1989,
parzialmente  utilizzando  la  proiezione   per   gli   stessi   anni
dell'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree  metropolitane
e recupero delle aree urbane degradate". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 3-bis. - 1. Le opere realizzate per le finalita'  di  cui  al
presente decreto vengono disciplinate a norma della parte seconda, n. 
22), della tabella  A)  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni". 
  2. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 6 marzo 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          AVVERTENZA:

            Il   decreto-legge   3  gennaio  1987,  n.  2,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3
          del 5 gennaio 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 18 marzo 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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