Legge Ordinaria n. 209 del 13/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 18 giugno 1988 n. 142)
Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E' convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128,
recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1
aprile     1981,    n.    121,    concernente    nuovo    ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
            Il  decreto-legge  22  aprile  1988,  n.  128,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          95 del 23 aprile 1988.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota al titolo e all'art. 1:
            L'art.  114  della legge n. 121/1981 (il testo aggiornato
          della quale  e'  stato  pubblicato  nel  suppl.  ord.  alla
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 3 del 10 gennaio
          1987) prevede che "Fino a che non intervenga una disciplina
          piu'   generale   della  materia  di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque  non  oltre
          un  anno  dall'entrata  in vigore della presente legge, gli
          appartenenti alle forze di polizia di cui  all'articolo  16
          della  presente  legge  non  possono  iscriversi ai partiti
          politici".
             Scaduto  il  termine  di  un anno dall'entrata in vigore
          della legge (avvenuta il 25 aprile 1981) si  e'  provveduto
          al  mantenimento  in  vigore  della  disposizione di cui al
          presente  articolo  mediante  proroghe  annuali:   l'ultimo
          differimento  (fino  al  25  aprile  1988), prima di quello
          previsto nel decreto convertito dalla  presente  legge,  e'
          stato  disposto  con  il  D.L.  27  agosto  1987,  n.  349,
          convertito nella legge 23 ottobre 1987, n. 431.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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