Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 230 del 23/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 27 giugno 1988 n. 149)
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, concernente il personale della CONSOB.
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, concernente il personale della CONSOB.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, successivamente modificato dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, e' sostituito dal seguente: "Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere le duecentoquindici unita'". 2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) provvede a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1. 3. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituito dal seguente: "La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di settantacinque unita'. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli". 4. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1988, in lire 2.700 milioni per l'anno 1989 e in lire 4.800 milioni per l'anno 1990, resta a carico del capitolo 4505 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) e' il seguente: "Art. 2. - E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere le duecentoquindici unita'. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili. Il regolamento indicato nel precedente comma puo' prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Al personale in servizio presso la Commissione e' in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali e industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attivita' istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di settantacinque unita'. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali. Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarita' e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni". - Il testo vigente dell'art. 1 del medesimo decreto e' il seguente: "Art. 1. - E' istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha personalita' giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. La Commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri. Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata, di societa' commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo i casi di urgenza, previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa delega permanente di funzioni ai commissari. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel bollettino della Commissione. La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi. Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato. La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro. Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro puo' formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni. Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di continuata inattivita', il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne da' motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento e' nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita', le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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