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Legge Ordinaria n. 270 del 12/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 16 luglio 1988 n. 166)
Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Delegificazione
  1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, la legge 1›  febbraio  1978,  n.  30,
recante  le  tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto
ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la  disciplina  della
materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
  2.  Dalla  stessa  data  le  disposizioni contenute nel regolamento
allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi  comprese  le
norme  di  legge  modificative,  sostitutive  ed  aggiuntive  a  tale
regolamento, possono essere derogate dalla  contrattazione  nazionale
di  categoria  ed  i  regolamenti  d'azienda  non possono derogare ai
contratti collettivi.
  3.  Tutti  i  regolamenti  aziendali  concernenti la disciplina del
personale inidoneo e gli avanzamenti  e  le  promozioni  adottati  ai
sensi  dell'articolo  9  della  legge 1› febbraio 1978, n. 30, ovvero
vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8
gennaio  1931,  n.  148,  le  eventuali  contrattazioni aziendali e/o
individuali adottate nella materia, nonche' le  deliberazioni  aventi
ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico
servizio di trasporto, cessano  di  avere  efficacia  al  novantesimo
giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
 
          Note all'art. 1:
            - L'allegato A al R.D. n. 148/1931 riporta il regolamento
          contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale
          delle  ferrovie,  tranvie e linee di navigazione interna in
          regime di concessione.
             -  Il testo dell'art. 9 della legge 1› febbraio 1978, n.
          30, e' il seguente:
             "Art.  9  (Principi  per  la  formazione dei regolamenti
          aziendali  per  gli  avanzamenti  e  promozioni).  -  Fermo
          restando   quanto  disposto  dalle  note  esplicative  alle
          tabelle di inquadramento i regolamenti  aziendali  per  gli
          avanzamenti e le promozioni in atto alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge   e   quelli   che   saranno
          successivamente  stabiliti,  previsti  dall'articolo 15 del
          regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931,  n.
          148,  devono  uniformarsi  ai  seguenti  principi e criteri
          generali:
              anzianita' congiunta al non demerito;
              merito comparativo congiunto all'anzianita';
              concorso o prova selettiva e/o attitudinale.
             In  ogni  caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno
          effettuati  nei  limiti  del  quantitativo   di   personale
          determinato  in organico per ciascuna qualifica o gruppo di
          qualifiche dall'ente competente ai sensi del  quinto  comma
          dell'art. 4.
             Si  procedera'  esclusivamente  mediante  concorso prova
          selettiva e/o prova attitudinale per l'accesso a livello di
          qualifica  superiore  o  di  pari  livello  che comporti un
          mutamento sostanziale di  mansioni  o  un  cambiamento  del
          settore di inquadramento, nonche' in tutti i casi nei quali
          il concorso o la prova  selettiva  e/o  attitudinale  siano
          stabiliti  nelle  note  esplicative  di  cui  alle allegate
          tabelle e comunque, anche in sede  di  prima  applicazione,
          per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per
          l'accesso anche al livello 2.
             Parimenti  dovranno  essere  effettuati concorsi o prove
          selettive e/o attitudinali per l'accesso  a  qualifiche  di
          pari  livello  o di livello superiore che comportino per il
          personale  viaggiante  mansioni  di  graduato  e   per   il
          personale  operaio  compiti e responsabilita' di comando di
          uomini".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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