Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 322 del 01/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 8 agosto 1988 n. 185)
Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale.
Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e' pronunciata perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perche' il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 604 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 604 (Provvedimenti da iscriversi nel casellario). - Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge: 1. nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: a. le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna; b. le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione non piu' soggette a impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili; c. i provvedimenti con i quali il condannato e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza; 2. nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorita' di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; (i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento), le sentenze con le quali l'imprenditore e' dichiarato fallito, quelle di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito; 3. i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero. Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e' pronunciata perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perche' il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia. I provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorita' giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi. Quando ne e' data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte nei casi previsti nelle lettere a ) e b) del numero 1, le sentenze pronunziate da autorita' giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed e' fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarino o revocano la riabilitazione".
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