Legge Ordinaria n. 322 del 01/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 8 agosto 1988 n. 185)
Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  604  del codice di procedura
penale e' sostituito dal seguente:
  "Non  sono  iscritti  nel  casellario  giudiziale:  le sentenze e i
decreti di condanna  concernenti  contravvenzioni  per  le  quali  e'
ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che
si  tratti  di  contravvenzioni  punite  con  la   pena   alternativa
dell'arresto  o  dell'ammenda  o  che sia stato concesso il beneficio
indicato nell'articolo 163 del codice  penale;  le  sentenze  di  non
doversi  procedere  o di assoluzione per contravvenzioni per le quali
la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che  sia  stato
concesso   il  perdono  giudiziale;  le  sentenze  per  le  quali  la
dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e' pronunciata
perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso
o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perche' il
fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per
mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a
procedere,  ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per
amnistia".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 1› agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  modificata  e  della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art. 604 del codice di procedura penale,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  604 (Provvedimenti da iscriversi nel casellario).
          - Nel casellario  giudiziale  si  iscrivono  per  estratto,
          oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni
          di legge:
              1.  nella  materia penale, regolata dal codice penale o
          da leggi speciali:
                a.  le  sentenze  di  condanna  appena  sono divenute
          irrevocabili e i decreti di condanna appena  sono  divenuti
          esecutivi;  le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e
          i provvedimenti del pubblico ministero  che  riguardano  la
          pena o gli effetti penali della condanna;
                b.  le  sentenze di non doversi procedere pronunciate
          nella istruzione non piu' soggette a impugnazione e  quelle
          di  proscioglimento  a  seguito di giudizio appena divenute
          irrevocabili;
                c. i provvedimenti con i quali il condannato e' stato
          dichiarato  delinquente   o   contravventore   abituale   o
          professionale,  i  decreti  relativi all'applicazione, alla
          sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza;
              2.   nella   materia  civile:  le  sentenze  che  hanno
          acquistato autorita' di cosa giudicata le quali pronunciano
          l'interdizione  o l'inabilitazione e i provvedimenti che le
          revocano; (i  provvedimenti  con  i  quali  il  giudice  ha
          ordinato  il  ricovero  della  persona in un manicomio e la
          revoca di tale provvedimento), le  sentenze  con  le  quali
          l'imprenditore    e'    dichiarato   fallito,   quelle   di
          omologazione  del  concordato  e  quelle  che  revocano  il
          fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;
              3. i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita
          o alla revoca della  cittadinanza  e  all'espulsione  dello
          straniero.
            Non  sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze
          e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per  le
          quali  e'  ammessa  la  definizione in via amministrativa o
          l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni  punite
          con  la  pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che
          sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo  163
          del  codice  penale; le sentenze di non doversi procedere o
          di assoluzione per contravvenzioni per le  quali  la  legge
          commina  soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato
          concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la
          dichiarazione  di  non doversi procedere o l'assoluzione e'
          pronunciata  perche'  il  fatto  non  sussiste  o   perche'
          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o,  quando non sia stata
          applicata una misura di sicurezza,  perche'  il  fatto  non
          costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per
          mancanza di querela o  di  istanza  o  di  richiesta  o  di
          autorizzazione   a  procedere,  ovvero  per  remissione  di
          querela o per prescrizione o per amnistia.
             I  provvedimenti  menzionati  nei  numeri  1  e  2  sono
          iscritti   nel   casellario   qualunque   sia   l'autorita'
          giudiziaria  italiana,  ordinaria  o  speciale,  che  li ha
          emessi.
             Quando  ne e' data la comunicazione ufficiale, sono pure
          iscritte nei casi previsti nelle  lettere  a  )  e  b)  del
          numero  1, le sentenze pronunziate da autorita' giudiziarie
          straniere per fatti  preveduti  come  delitti  anche  dalla
          legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che
          hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o
          apolidi  residenti  nel  territorio dello Stato ed e' fatta
          menzione  se   sono   state   riconosciute   dall'autorita'
          giudiziaria italiana.
             Nel  casellario  si  iscrive  altresi',  se si tratta di
          condanna penale, la menzione del luogo e del tempo  in  cui
          la  pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto
          o  in  parte  scontata  per  amnistia,   indulto,   grazia,
          liberazione  condizionale o per altra causa; devono inoltre
          esservi iscritti i provvedimenti che dichiarino o  revocano
          la riabilitazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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