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Legge Ordinaria n. 328 del 05/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 9 agosto 1988 n. 186)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti
urgenti   per   il   funzionamento   degli  uffici  periferici  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
 All'articolo 2:
  al  comma  1,  le  lettere  a),  b),  c) e d) sono sostituite dalle
seguenti:
   "  a) n. 35 unita' in possesso del diploma di laurea in ingegneria
e  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  da adibire a
compiti della ex carriera direttiva tecnica;
    b)   n.   15   unita'  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
giurisprudenza,  o  in  economia e commercio o in scienze politiche e
sociali   da   adibire   a   compiti   della  ex  carriera  direttiva
amministrativa;
    c)  n.  50 unita' in possesso del diploma di geometra o di perito
industriale  o di maturita' scientifica da adibire a compiti della ex
carriera di concetto tecnica;
    d) n. 25 unita' in possesso del diploma di ragioneria o maturita'
classica   da  adibire  a  compiti  della  ex  carriera  di  concetto
amministrativa".
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5. - 1. Il personale di cui alle lettere a), b), c), e d) del
comma  1 dell'articolo 2 e' assunto, previo accertamento del possesso
dei  requisiti  per  l'accesso  al pubblico impiego, con contratto di
diritto  privato  di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi  e  con
trattamento  economico  corrispondente  a  quello del settimo e sesto
livello  retributivo  di  cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, dalle liste di
collocamento  di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n.
56,   tramite  richiesta  numerica  della  Direzione  generale  della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in concessione agli uffici
provinciali  del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di
provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione di destinazione.
  2.   Ciascun   ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di
cui  alle  lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, degli
iscritti  nelle  liste  delle  sezioni  circoscrizionali  di ciascuna
provincia.
  3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1 puo' essere abilitato alla
effettuazione  degli  esami  di  guida  e  alla  effettuazione  delle
operazioni   tecniche   di   competenza,   ai   sensi  delle  vigenti
disposizioni,  del  personale di ruolo della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le modalita'
che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
  4.  Entro la durata del contratto il personale di cui al comma 1 e'
ammesso  ad un concorso interno riservato, per titoli ed esami, i cui
vincitori  sono  nominati in prova nella qualifica iniziale nei ruoli
delle   rispettive  ex  carriere  con  decorrenza  dal  primo  giorno
successivo   alla   scadenza   dei  contratti  di  cui  al  comma  1.
L'Amministrazione  puo' coprire i posti rimasti eventualmente vacanti
dopo  l'espletamento  dei  concorsi  interni mediante stipulazione di
nuovi contratti ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1.
  5.  Il  personale  di  cui  alle  lettere  e),  f) e g) del comma 1
dell'articolo  2,  purche'  in  possesso  dei requisiti richiesti per
l'accesso  al  pubblico impiego, e' assunto in prova, nella qualifica
iniziale  delle  rispettive  ex carriere e nella qualifica di operaio
comune,  dalle  liste  di  collocamento  di cui all'articolo 16 della
legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  tramite richiesta numerica della
Direzione  generale  della  motorizzazione  civile e dei trasporti in
concessione  agli  uffici  provinciali  del  lavoro  e  della massima
occupazione  dei  capoluoghi  di provincia dove hanno sede gli uffici
provinciali   della   motorizzazione   civile   e  dei  trasporti  in
concessione di destinazione.
  6.  Qualora  entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della   legge  di  conversione  del  presente  decreto  le  liste  di
collocamento  di cui al comma 5 non fossero operanti, il personale di
cui  alle  lettere  e),  f)  e g) del comma 1 dell'articolo 2, previa
dichiarazione   sottoscritta   dagli  interessati  sul  possesso  dei
requisiti  richiesti  per  l'accesso  al pubblico impiego, e' assunto
dalle  liste  di  collocamento  di cui all'articolo 10 della legge 28
febbraio  1987,  n.  56,  tramite  richiesta numerica della Direzione
generale  della  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
agli  uffici  provinciali  del lavoro e della massima occupazione dei
capoluoghi  di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.
  7.   Ciascun   ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di
cui  alle  lettere  e),  f)  e  g) del comma 1 dell'articolo 2, degli
iscritti  nelle  liste  delle  sezioni  circoscrizionali  di ciascuna
provincia.
  8.  La  selezione  di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e' sostituita,
per  il  personale  di cui ai commi 5 e 6, dall'esame di idoneita' di
cui all'articolo 6.
  9.  L'assunzione  in  servizio,  la  nomina  e  l'accertamento  dei
requisiti  per  l'accesso  al  pubblico  impiego  avvengono,  per  il
personale di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 7 della legge
22 agosto 1985, n. 444".
  All'articolo 6:
   al  comma  1,  dopo  le  parole: "assunto in prova ai sensi", sono
aggiunte le seguenti: "dei commi 5 e 6 dell'articolo 5";
   al  comma  2,  le  parole: "dall'articolo 5" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5";
   al  comma  3,  dopo  le  parole:  "Al personale", sono aggiunte le
seguenti: "assunto in base al presente decreto".
  All'articolo 8:
   al  comma 1, dopo le parole: "Il personale assunto", sono aggiunte
le seguenti: "in ruolo".
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SANTUZ, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
            Il  decreto-legge  15  giugno  1988,  n.  201,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          140 del 16 giugno 1988.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 8 settembre 1988.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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