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Legge Ordinaria n. 340 del 01/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 12 agosto 1988 n. 189)
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  periodo  di finanziamento transitorio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638,  modificato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e'
prorogato  al  31  dicembre  1990  nei  confronti  delle  camere   di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura,  delle  aziende
autonome di soggiorno, cura e turismo e della  regione  Trentino-Alto
Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2.  Il  termine  di  cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la  corresponsione,  da
parte  di  regioni,  province  e  comuni,  di contributi ad enti, con
riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al  31  dicembre  1990.
Per   ciascuno   degli   anni   1988,   1989   e   1990,  l'ammontare
dell'erogazione e' pari a quella  spettante  per  l'anno  precedente,
maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo.
  3.  Il  termine  di  cui all'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facolta'  per
gli  enti  interessati  di  rilasciare delegazioni di pagamento anche
sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza  ai  sensi
del  titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   D.P.R.  n.  638/1972  reca:  "Disposizioni  per
          l'attribuzione di somme agli  enti  indicati  nell'art.  14
          della  legge  9  ottobre  1971, n.  825, in sostituzione di
          tributi, contributi e  compartecipazioni  e  norme  per  la
          delegabilita' delle entrate".
             -  Il testo dell'art. 14 del predetto D.P.R. n. 638/1972
          e' il seguente:
             "Art.  14  (Erogazione  provvisoria  di somme). - Dal 1›
          gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province  e  i
          comuni  sono  tenuti  per legge a corrispondere ad enti con
          riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti,  fino  al
          31  dicembre  1977, da una erogazione annua pari alla media
          dei contributi stessi  corrisposti  nel  biennio  1971-1972
          aumentata  annualmente  del  5  per  cento  a decorrere dal
          1975".
             -  Il testo dell'art. 16 del medesimo D.P.R. n. 638/1972
          e' il seguente:
             "Art.  16  (Delegazioni nel periodo transitorio). - Fino
          al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente  articolo
          possono  rilasciare  delegazioni  di  pagamento anche sulle
          somme  che  le  intendenze  di  finanza   sono   tenute   a
          corrispondere  agli  enti  stessi ai sensi del titolo I del
          presente decreto, nella quota che  risultera'  disponibile,
          tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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