Legge Ordinaria n. 351 del 06/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 18 agosto 1988 n. 193)
Riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia ed ai comuni di Verona, Castellino Tanaro in provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia di Modena.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,  n.  518,  relativo  alla
presentazione  di  proposte  di  ricompense  al valor militare per la
Resistenza, per le province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta,
Pordenone  e  Brescia  e per i comuni di Verona, Castellino Tanaro in
provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa,  Fivizzano  in
provincia  di  Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto
Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia  di
Modena,  possono  essere prese in esame le proposte di concessione di
medaglie d'oro al valor militare per la Resistenza, presentate  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
             Il D.L.L. n. 518/1945 reca: "Disposizioni concernenti il
          riconoscimento delle qualifiche dei  partigiani  e  l'esame
          delle  proposte  di  ricompensa".  In particolare l'art. 12
          riguarda il termine per la presentazione delle domande alle
          commissioni   competenti   per   il   riconoscimento  delle
          qualifiche.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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