Legge Ordinaria n. 400 del 23/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 12 settembre 1988 n. 214 suppl. ord.)
Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               ART. 1. 
           (Gli organi del Governo Formula di giuramento) 
 
  1. Il Governo della  Repubblica  e'  composto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono  insieme  il
Consiglio dei ministri. 
  2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio  dei  ministri
e' da lui controfirmato, insieme ai  decreti  di  accettazione  delle
dimissioni del precedente Governo. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima  di
assumere  le  le  funzioni,  prestano  giuramento  nelle   mani   del
Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere
fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione  e  le
leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo  della
nazione". 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi. 

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