Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 425 del 30/09/1988 (Pubblicata nella G. U del 7 ottobre 1988 n. 236)
Modifica all'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibili.
Modifica all'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, e' sostituita dalla seguente: " b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di pilota militare rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati al pilotaggio di veicoli 'antisom' in dotazione ai reparti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 settembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo vigente del primo comma dell'art. 3 della legge n. 968/1957, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "I reparti dell'aviazione 'Antisom' sono costituiti: a) da personale dell'Aeronautica militare; b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di pilota militare rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati al pilotaggio di veicoli "antisom" in dotazione ai reparti; c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano; d) da personale del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di 'specialista aeronautico' rilasciato dall'Aeronautica militare. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare e' stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro". ________________
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