Legge Ordinaria n. 426 del 06/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 7 ottobre 1988 n. 236)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento
del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990  e
norme  per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel
settore della pubblica istruzione, e'  convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni:
  All'articolo  2,  comma  4, le parole: "con piu' di 23 alunni" sono
sostituite dalle seguenti: "con un numero di  alunni  di  regola  non
superiore a 23".
  All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4-bis.  Per  le cattedre per le quali non si sia potuto provvedere
alla  revisione  di  cui  al  comma  1  si  applica  quanto  disposto
dall'articolo   14,   comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per il  completamento  dell'orario
di  insegnamento.  Le relative modalita' sono stabilite con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione".
  Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
 "Art.  8-bis  (Graduatorie  nazionali  per  la  nomina del personale
precario). - 1. Le graduatorie provinciali, di  cui  all'articolo  17
del   decreto-legge   3   maggio   1988,   n.  140,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246,  sono  soppresse  e
trasformate in graduatorie nazionali.
   2.   L'inserimento   nelle  graduatorie  nazionali  e'  effettuato
d'ufficio  sulla  base  del  punteggio  acquisito  nelle  graduatorie
provinciali  di provenienza. Sono altresi' inseriti nelle graduatorie
nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti,  non  sono  stati
iscritti  nelle  graduatorie provinciali per la mancata presentazione
della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli  stessi
devono  presentare  la  domanda  entro  quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   3.  Le  nomine  sono  disposte in relazione alla disponibilita' di
posti determinata in ambito nazionale. Coloro che  non  accettano  la
nomina  sono  cancellati  dalla  graduatoria  nazionale cui la nomina
stessa si riferisce.
   4.  Si  da' luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e  con
l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio
dell'anno scolastico successivo.
   5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio
successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale,  anche  se  gia'
nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per
le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella
provincia di provenienza.
   6.  Per  il  quadriennio  di  cui  al  comma  5 la quota dei posti
destinata ai trasferimenti e' elevata al  100  per  cento  dei  posti
vacanti".
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  6  agosto  1988,  n.  323,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          185 dell'8 agosto 1988.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 31 ottobre 1988.
 
                          _________________
 

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